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Banca Nazionale del Lavoro

Regulator warning

Italy. Named in 2 sanctions listings.

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Summary

Listed as an entity in a correspondent banking relationship with Korea United Development Bank (KPe.033) and Koryo Commercial Bank.

Sanctions and listings2

  • Effective
    8 Mar 1991
    Ended
    22 May 1995

    US Federal Reserve Enforcement Actions

    Federal Reserve BoardUS Federal Reserve Enforcement ActionsUnited States

    Cease and Desist Order

    Programme US-FED-ENFfederalreserve.gov

  • Effective
    9 Dec 2019

    MiFID

    Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly

    Administrative sanction and measure

    Delibera n. 21138 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d), del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Intermediari»); VISTO il Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Congiunto»); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ESAMINATE le risultanze della verifica ispettiva svolta presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. («la Banca» o «BNL») nel periodo compreso tra il 26 settembre 2017 e il 27 giugno 2018; VISTA la lettera del 17 dicembre 2018, notificata in pari data, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività ispettiva, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche ed Imprese di Assicurazione («Divisione Intermediari»), ha contestato alla Banca, con riferimento alla valutazione di adeguatezza degli investimenti, la violazione nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2017: - dell'art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento; - dell'art. 21, comma 1, lett. a), del TUF che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40 del Regolamento Intermediari che disciplinano la valutazione di adeguatezza degli investimenti; RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la parte è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTA la nota del 28 gennaio 2019, con cui la BNL ha formulato istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio; RILEVATO che tale istanza è stata riscontrata positivamente dalla Divisione Intermediari e che il relativo accesso si è svolto in data 11 febbraio 2019; VISTA la nota del 28 gennaio 2019, con la quale la parte ha chiesto di essere sentita personalmente; VISTO il verbale dell'audizione svoltasi in data 7 maggio 2019; ESAMINATE le deduzioni difensive presentate da BNL con nota del 27 febbraio 2019; VISTA la Relazione per la Commissione del 26 giugno 2019, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalla Banca, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputazione degli stessi ed alla determinazione della relativa sanzione ("Relazione USA"); VISTA la nota del 26 giugno 2019, con cui la predetta Relazione USA è stata trasmessa alla Banca; ESAMINATE le controdeduzioni presentate con nota del 26 luglio 2019, in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione USA; VISTA la Relazione Integrativa del 25 settembre 2019 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative chiamato ad esprimere valutazioni, su incarico della Commissione, su quanto eccepito dalla parte nelle controdeduzioni in merito a: i) "la profilatura della clientela e la nuova -documentazione allegata, con riguardo al tema del controllo di coerenza tra le informazioni raccolte in sede di compilazione del questionario e i dati disponibili presso gli archivi della banca" e ii) "l'istanza di non pubblicazione o, in subordine, di pubblicazione in forma anonima dell'eventuale provvedimento sanzionatorio"; VISTA la nota del 25 settembre 2019, con cui è stata trasmessa alla Banca copia della predetta Relazione Integrativa; ESAMINATE le controdeduzioni presentate dalla parte in data 25 ottobre 2019 in replica alla citata Relazione Integrativa; RITENUTO che le difese svolte considerate nel loro complesso: i) ripropongono fondamentalmente - dando risalto a taluni specifici aspetti - le osservazioni già formulate dinanzi all'Ufficio Sanzioni Amministrative; ii) non sostanziano argomentazioni atte a qualificare diversamente le condotte contestate; RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione contestata per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure idonee a garantire una corretta valutazione dell'adeguatezza degli investimenti effettuati dalla clientela retail in prodotti caratterizzati da profili di complessità e di rischiosità, risultando, in particolare, che – a fronte di un'operatività su certificates quantitativamente rilevante e significativamente redditizia per BNL – l'apparato procedurale adottato non è stato in grado di garantire la valorizzazione degli effettivi bisogni dei clienti e del relativo profilo di rischio, né di cogliere le caratteristiche dei prodotti finanziari collocati, con l'effetto di consentire la distribuzione, anche per quote rilevanti di portafoglio, di strumenti complessi a clientela non sofisticata; VISTO l'art. 190 del TUF che, per l'inosservanza dell'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, prevede l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile; VISTI gli artt. 194-quater, comma 1, e 194-septies del TUF che, per il caso di violazioni delle norme previste, tra gli altri, dall'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative, prevedono rispettivamente che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie: (a) nei confronti delle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità; (b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie, dei criteri previsti dall'art. 194-bis del TUF il quale prevede che: «nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che: a) quanto alla gravità, la violazione non è connotata da scarsa offensività o pericolosità, bensì si è sostanziata in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento, considerate le carenze nelle procedure e le conseguenti irregolarità comportamentali (in relazione alle modalità di profilatura della clientela e di mappatura dei prodotti distribuiti dalla Banca); quanto alla durata, la predetta violazione si è protratta per 9 mesi; b) le violazioni risultano ascrivibili alla Banca quantomeno a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 (ultimo bilancio disponibile) risulta pari a circa 5.1 miliardi di euro e nel bilancio del relativo esercizio la Banca ha registrato un utile pari a circa 265 milioni di euro; d) dagli atti non emergono elementi che rendono compiutamente determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le violazioni; e) non risultano in atti evidenze in merito ai pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso le violazioni; f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione, si rileva che sono stati posti in essere dalla Banca, sin dal 2015, comportamenti correttivi volti allo sviluppo - nell'ambito delle procedure informatiche all'epoca in essere in relazione alla profilatura della clientela - di un apposito applicativo per la verifica dei controlli di coerenza; g) non risultano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia finanziaria commesse dalla Banca; h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) a seguito dell'ordine di convocazione degli esponenti aziendali del 15 febbraio 2019, emesso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del TUF, risultano in corso iniziative volte a rimuovere le irregolarità accertate, in un contesto di interventi finalizzati all'adeguamento della normativa interna alla nuova disciplina di riferimento; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Per effetto di quanto sopra, è applicata nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale in Roma, Via Altiero Spinelli 30, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 7 novembre 2019 IL PRESIDENTE Paolo Savona

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  • "Banca Nazionale del Lavoro SpA is a former bank account provider for Koryo Commercial Bank Ltd."ChinaNorth Korea
  • Korea United Development BankCounter-sanctioned entity
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    "Banca Nazionale del Lavoro SpA is a former bank account provider for Korea United Development Bank"North Korea

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IdentifierNumber
LEIUI802FYJ52XDB7N4KN18
SWIFT / BICBNLIITRR

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Also known as2

Banca Nazionale del Lavoro SpABANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Addresses1

  • Rome, Italy

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