CICCOLELLA SPA
Regulator warningNamed in 1 sanctions listing.
Sanctions and listings1
- Effective
- 30 Oct 2015
MiFID
Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly
Administrative sanction and measure
Delibera n. 19373 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Ciccolella S.p.A. in fallimento per violazione dell’art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 5, comma 1, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 17221/2010 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e, in particolare, l’art. 114, comma 5, il quale stabilisce che la Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti quotati che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico; VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate («Regolamento Consob OPC») e, nello specifico, l’art. 5, il quale, al comma 1, prevede che «in occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 4»; RILEVATO che, all’esito dell’istruttoria svolta dalla Divisione Corporate Governance, Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci («DCG»), è emersa la carenza delle informazioni rese nel Documento Informativo e nell’unito parere del Comitato OPC, pubblicati da Ciccolella S.p.A. in fallimento («Ciccolella» o la «Società») in data 17 aprile 2014 in occasione dell’approvazione di una operazione di maggiore rilevanza con parti correlate, effettuata in data 11 aprile 2014 («Operazione di cessione pro-soluto e rinuncia dei crediti» o «l’Operazione»), costituita dalla Cessione pro-soluto in favore della Società di un credito vantato dalla controllante Gruppo Ciccolella S.r.l. in liquidazione («Gruppo Ciccolella», «la Controllante» o «la Capogruppo») nei confronti di GC Partecipazioni S. Agr. a r.l. («GC Partecipazioni», società partecipata integralmente da Ciccolella) e contestuale rinuncia dei complessivi crediti vantati dalla medesima Capogruppo nei confronti di Ciccolella; VISTA la lettera datata 8 gennaio 2015 e notificata in pari data, con cui, a seguito della valutazione degli elementi informativi acquisiti nel corso dell’istruttoria svolta, la DCG, ai sensi dell’art. 195 del TUF, ha contestato alla società Ciccolella S.p.A. la violazione degli obblighi di informativa al pubblico previsti dal combinato disposto dell’art. 114, comma 5, del TUF e dell’art. 5, comma 1, del Regolamento Consob OPC; RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Società è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTA la nota del 6 febbraio 2015, con cui Ciccolella ha formulato le proprie deduzioni difensive; 2 ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 16 luglio 2015, con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva rappresentata dalla Società, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione della relativa sanzione; VISTA la nota del 16 luglio 2015 con la quale è stata tramessa copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le “Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell’8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 3, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria non si sia ancora conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera e nell'ambito dei quali i destinatari abbiano già presentato deduzioni scritte ovvero abbiano partecipato all'audizione personale, si applicano l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 4, e l’articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, come modificati dalla citata delibera; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in data 15 agosto 2015 da Ciccolella S.p.A. in fallimento; RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione del combinato disposto dell’art. 114, comma 5, del TUF e dell’art. 5, comma 1, del Regolamento Consob OPC, stante che: - il Documento Informativo e l’allegato parere del Comitato OPC, pubblicati in occasione dell’operazione di maggiore rilevanza sopra citata, erano affetti da carenze informative che hanno riguardato molteplici aspetti richiesti dal sopra richiamato Allegato 4, in quanto, tra l’altro, non recava indicazione: i) delle fonti da cui erano sorti sia il credito nei confronti di GC Partecipazioni, oggetto di cessione, che i crediti oggetto di rinuncia nei confronti di Ciccolella; ii) del quantum complessivo dei finanziamenti concessi dalla Capogruppo alle controllate Ciccolella e GC; iii) della circostanza che il credito nei confronti di GC era di presumibile «difficile realizzazione» essendo peraltro contemplato nel piano di risanamento - ex art. 67, comma 3, della Legge Fallimentare - che era stato aggiornato per inottemperanza ai covenants apposti al principale contratto di finanziamento di GC e subordinato al Term Loan Pool; iv) della costituzione, da parte di Gruppo Ciccolella, di «un pegno senza diritto di voto su numero 10.000.000 azioni Ciccolella»; v) degli ulteriori interessi sottesi all’operazione anche con riferimento alla Controllante; vi) dei presupposti considerati ai fini della determinazione del corrispettivo dell’operazione e delle valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari; vii) del fatto che il Comitato OPC era composto anche da un amministratore non esecutivo, che quest’ultimo non aveva partecipato all’emanazione del parere sull’Operazione e che l’Emittente aveva adottato delle regole finalizzate ad evitare che ciò accadesse; - inoltre, il parere del Comitato OPC allegato al Documento Informativo, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento Consob OPC si limitava a rappresentare che «In merito alla convenienza economica dell’operazione prospettata sembra abbastanza evidente come la complessiva operazione di cessione soddisfi la necessità per Ciccolella S.p.A. di rafforzare le sue dotazioni patrimoniali al 3 fine di garantire un’ordinaria prosecuzione dell’attività sociale», senza dare alcun conto delle ulteriori ragioni sottese all’Operazione; VISTO l’art. 193, comma 1, del TUF, il quale prevede che «Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114 [...] è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative […]»; VISTO l’art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell’eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: - l’esatto adempimento da parte degli emittenti quotati degli obblighi informativi previsti dalla normativa di riferimento rappresenta un importante strumento per una corretta e puntuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob; - nel caso di specie, l’accertata incompletezza del Documento Informativo e dell’unito parere OPC ha privato il mercato di elementi informativi necessari alla piena conoscenza delle valutazioni del consiglio di amministrazione in merito all’operazione di cessione pro-soluto e rinuncia dei crediti da parte di Gruppo Ciccolella S.r.l. in liquidazione in favore di Ciccolella S.p.A.; - il controvalore dell’Operazione era pari a 27.315.898,28 euro; - nell’Operazione era coinvolta Ciccolella, società sottoposta a direzione e controllo della controparte, Gruppo Ciccolella; - la Società è stata in precedenza sanzionata per un’analoga violazione in materia finanziaria; CONSIDERATO, con riferimento all’elemento soggettivo, che la violazione accertata è imputabile alla Società a titolo di colpa; RILEVATO che, quale elemento attenuativo del grado di responsabilità ascritto e, dunque, della sanzione di seguito indicata si è, altresì, tenuto conto del comportamento tenuto dalla Società, sintomatico di un atteggiamento collaborativo; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; 4 D E L I B E R A: Nei confronti di Ciccolella S.p.A. in fallimento, con sede legale in Molfetta (BA), Via Patrioti Molfettesi, 8 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento alla medesima Società. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 17 settembre 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas
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