INTER GLOBAL
Regulator warningNamed in 1 sanctions listing.
Sanctions and listings1
- Effective
- 28 Mar 2018
MiFID
Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly
Administrative sanction and measure
1 APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ INTER GLOBAL LTD, QUALE RESPONSABILE IN SOLIDO CON L’AUTORE DELLA VIOLAZIONE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 18, COMMA 1, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche “TUF”); VISTO il Regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e le successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per “strumenti finanziari” si intendono “contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (…) «swap» (…) e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti”, e l’art. 18, comma 1, secondo cui “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”; CONSIDERATO che, in esito all’attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi (di seguito, anche “DTC”) e sulla base degli atti acquisiti anche attraverso gli accertamenti svolti sul web dalla Divisione Ispettorato, Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio (di seguito, anche “DIS”) successivamente ad una segnalazione pervenuta, è emerso che, in assenza delle prescritte autorizzazioni alla prestazione in Italia in via professionale e nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998, la società INTER GLOBAL LTD (di seguito, anche “la Società”) nel periodo dal 22 febbraio 2016 al 24 marzo 2016 ha proposto agli investitori italiani la possibilità di operare nel mercato valutario (“Forex”) ed in “contracts for difference” (CFD) tramite una piattaforma di trading on line presente sul sito sul sito www.fx-inter.com, previa apertura di un account su cui depositare la relativa provvista; RILEVATO che, in data 22 aprile 2016, Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi, ha inviato alla INTER GLOBAL LTD una nota di richiamo di attenzione in merito all’operatività posta in essere tramite il sito sopra indicato e che, in assenza di risposta, nella successiva data del 4 maggio 2016 è stato inviato un sollecito, rimasto anch’esso privo di riscontro; VISTA la nota del 30 maggio 2017, notificata alla Società in data 28 agosto 2017, con la quale la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi, ai sensi degli articoli 190, comma 1, e 195, commi 1 e 9, del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all’epoca dei fatti, ha contestato alla INTER GLOBAL LTD, quale responsabile in solido con l’autore 2 della violazione, la violazione dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, con riferimento all’attività abusivamente svolta tramite il sito www.fx-inter.com.; RILEVATO che la parte non ha svolto alcuna attività difensiva nel corso del procedimento sanzionatorio; ESAMINATA la Relazione per la Commissione dell’8 marzo 2018, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione dell’entità della sanzione; RITENUTO che, sulla base delle evidenze in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertato che, nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2016 e il 24 marzo 2016, la società INTER GLOBAL LTD ha svolto un’attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; tale Società ha infatti proposto agli investitori italiani la possibilità di avvalersi dei servizi di trading offerti sul sito www.fx-inter.com e, in particolare, di operare, previa registrazione e apertura di un conto on line su cui versare la relativa provvista, nel mercato valutario “Forex” e in CDF; RILEVATO che per la violazione dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, l’art. 190, comma 1, del medesimo decreto, nel testo vigente all’epoca dei fatti, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; VISTO l’art. 11 della legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che: - la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; - la violazione rilevante sul piano amministrativo è stata posta in essere dal 22 febbraio 2016 all’8 marzo 2016; - nessun riscontro è stato fornito ai richiami d’attenzione da parte della Società, che ha continuato a fornire l’offerta dei servizi in Italia mediante il menzionato sito; - risulta in atti che un risparmiatore ha eseguito versamenti finalizzati ad investimenti tramite servizi di trading offerti sul predetto sito, segnalando le difficoltà riscontrate nel rientrare in possesso delle somme oggetto di bonifico; 3 RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; DELIBERA: E’ ingiunto alla INTER GLOBAL LTD, quale responsabile in solido con l’autore della violazione, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all’epoca dei fatti, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 15.000,00. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata alla Società interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195, del TUF, alla Corte d’Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica. IL PRESIDENTE VICARIO Anna Genovese
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