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BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO SCPA

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Sanctions and listings1

  • Effective
    5 Apr 2023

    MiFID

    Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly

    Administrative sanction and measure

    APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DELLA BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO S.C.p.A. PER VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 21 E 23 DEL D. LGS. N. 58/1998 E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA 1 VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («Tuf»); VISTO il Regolamento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob» o «Regolamento Congiunto»); VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ESAMINATE le risultanze dell’attività di vigilanza informativa svolta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazione (nel prosieguo «Divisione Intermediari»), ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 58/1998, nei confronti della Banca Popolare del Mediterraneo S.C.p.A., avente sede legale a Napoli, via Depretis n. 51 (di seguito anche «la Banca» o «la Società») con riguardo alla sottoscrizione di azioni della stessa Banca in sede di aumento di capitale, per un ammontare di 6,5 milioni di Euro, da parte di alcuni investitori, tra il 2016 e il 2019; CONSIDERATO che, all’esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, la Divisione Intermediari ha rilevato l’omissione degli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento in occasione del richiamato aumento di capitale, di seguito rappresentati: I. la sottoscrizione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento prima dell’acquisto delle azioni; II. l’informativa sui rischi della specifica tipologia di strumento finanziario; III. la gestione del conflitto di interesse insito nell’attività di c.d. self-placement; IV. l’attività di profilatura ai fini della prestazione dei servizi di investimento del socio/cliente; V. la valutazione dei profili di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni disposte per l’acquisto delle azioni; VISTA la lettera del 29 luglio 2022, notificata in pari data, con cui, sulla base dell’attività di vigilanza svolta, la Divisione Intermediari ha contestato alla Banca Popolare del Mediterraneo S.C.p.A., ai sensi degli artt. 190 e 195 del Tuf, come novellati dal D. Lgs. n. 72/2015, le suindicate ipotesi di violazione: 2 A) con riguardo al profilo sub I, dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di redigere per iscritto i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e dell’art. 37 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 37 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), che stabiliscono il contenuto minimo dei contratti in materia di prestazione di servizi di investimento; B) con riguardo al profilo sub II, dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e di operare in modo che siano sempre adeguatamente informati e dell’art. 36 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 31 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), che disciplina le informazioni sugli strumenti finanziari da fornire ai clienti, ivi inclusi i rischi ad essi connessi; C) con riguardo al profilo sub III, dell’art. 21, comma 1-bis, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 58 del 1998 (già art. 21, comma 1-bis, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 58 del 1998)3 e dell’art. 92 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 23 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007) che impongono agli intermediari di adottare misure volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti, nonché di informarli chiaramente della natura generale e/o delle fonti di detti conflitti, qualora i presidi adottati non siano sufficienti ad evitare con ragionevole certezza il rischio di nuocere agli interessi dei clienti; D) ed E) con riguardo ai profili sub IV e sub V, dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e degli artt. 40 e 42 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), concernenti gli obblighi per gli intermediari in tema di profilatura del cliente e di valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti; RILEVATO che, con la sopra citata lettera di contestazione la Banca è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTA la nota del 5 agosto 2022, con cui la Banca ha formulato un’istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio, accolta con nota del 1° settembre 2022; VISTA la nota del 5 agosto 2022, con cui la Banca ha formulato un’istanza di proroga di trenta giorni del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti, accolta in data 5 settembre 2022; ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla parte con nota del 20 ottobre 2022; VISTA la Relazione per la Commissione del 2 febbraio 2023, con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva rappresentata, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti della Banca, formulando conseguenti proposte in ordine all’imputabilità degli stessi e alla determinazione della relativa sanzione (“Relazione USA”); VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione USA è stata trasmessa alla parte; VISTE le controdeduzioni difensive scritte presentate dalla parte in replica alla Relazione USA; RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le Violazioni contestate; 3 VISTO l’art. 190 del Tuf nella versione ratione temporis vigente, il quale, per la mancata osservanza degli artt. 21 e 23, comma 1, del Tuf e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di tali articoli, prevede l’applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro trentamila fino a Euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a Euro cinque milioni e il fatturato è determinabile; RILEVATO che, per il caso di violazioni delle norme previste, tra gli altri, dall’art. 21 del Tuf e delle relative disposizioni attuative, gli artt. 194-quater, comma 1, e 194-septies del Tuf, nelle relative versioni ratione temporis vigenti, prevedono che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente: (a) nei confronti delle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità; (b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del Tuf (nel testo vigente ratione temporis) il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che: a) - quanto alla gravità, le violazioni accertate, pur essendo connotate da scarsa lesività nel caso concreto, si sono sostanziate nella colpevole disattivazione dei presìdi procedurali e comportamentali posti a tutela degli investitori dalla disciplina dei servizi di investimento, con riguardo ad un’operazione in conflitto di interesse in merito alla quale i sottoscrittori sono risultati privi di una proporzionata gestione del connesso conflitto di interessi e di adeguata informativa circa le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari offerti, tra cui la possibile difficoltà di smobilizzo dell’investimento, considerato il carattere illiquido delle azioni, nonché della prescritta profilatura, strumentale alla valutazione di adeguatezza e di appropriatezza; - le violazioni accertate hanno ad oggetto una quota di capitale sottoscritta da n. 361 soggetti, per un incremento del capitale sociale pari a circa 6,5 mln/euro; - quanto alla durata dell’illecito, lo stesso si è protratto in relazione al profilo A) dal 4 3 gennaio 2018 al 24 aprile 2019 e in relazione ai profili B), C), D) ed E) dal 1° agosto 2017 al 24 aprile 2019; b) le violazioni risultano ascrivibili alla Banca a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto al 30 giugno risulta pari a 10.358.537 e il bilancio del relativo esercizio si è chiuso con una perdita pari a euro 1.203.995; d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le violazioni; e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili i pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni; f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione la Banca ha collaborato con la Consob nell’ambito dell’attività di vigilanza informativa; g) nei confronti della Banca non risultano sanzioni applicate in precedenza per violazioni in materia finanziaria; g-bis) tale indice è irrilevante nel procedimento de quo; h) non si rilevano potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; h-bis) la Banca ha promosso interventi finalizzati a rimuovere le carenze riscontrate; RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981; RITENUTO altresì, ai fini dell’applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata dalla violazione C), in considerazione del fatto che nel caso di specie la mancata predisposizione di presidi idonei alla gestione del conflitto di interessi, accresciuto dalle esigenze di ampliamento della compagine sociale che hanno interessato l’Intermediario a partire dal 2015, ha assunto un rilievo significativo alla luce del rischio insito nell’attività di c.d. self-placement dei titoli in discorso, in cui la Banca, oltre ad essere emittente dei medesimi, ha ricoperto anche il ruolo di distributore, nonché in relazione alla possibile difficoltà di smobilizzo dell’investimento, considerato che tali azioni non risultano scambiate in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione né assistite da altre forme di supporto alla liquidità. Tali circostanze avrebbero pertanto richiesto una proporzionata tutela dell’investitore al momento dell’investimento; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; DELIBERA: nei confronti della Banca Popolare del Mediterraneo S.C.p.A., avente sede legale a Napoli, via Depretis n. 51, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 40.000,00 (pari alla sanzione di euro 30.000,00 per la violazione “C”, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 10.000,00), di cui alla stessa è contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento dell’indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato mediante il modello allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 5 scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. IL PRESIDENTE SA Paolo Savona

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