DGX SYSTEM LTD
Regulator warningNamed in 1 sanctions listing.
Sanctions and listings1
- Effective
- 8 May 2020
MiFID
Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly
Administrative sanction and measure
Delibera n. 20533 Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Dgx > Systems Ltd, per violazione dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che definisce gli "strumenti finanziari" oggetto dei servizi e delle attività di investimento disciplinati dallo stesso decreto, e l'art. 18, comma 1, secondo cui "l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimentoè riservato alle imprese di investimento e alle banche"; RILEVATO che, in esito all'attività di vigilanza svolta sul web dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, sulla base di alcune segnalazioni trasmesse da investitori in merito al sito www.pfxbank.com, è emerso che la società Systems Ltd ha proposto agli investitori italiani la possibilità di negoziare, tramite lapiattaforma di trading presente sul medesimo sito, redatto anche in lingua italiana, alcune tipologie di strumenti finanziari; CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto emerso in esito alle suddette verifiche, con note del 22 aprile 2016 e del 3 maggio 2016 , la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi ha inoltrato alla società Systems Ltd una nota di richiamo di attenzione con cui sono state richieste alla medesima precisazioni sui servizi offerti via web e sullecautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere nei confronti dei soggetti residenti in Italia un'attività configurabile come un servizio di investimento; RILEVATO che la società Systems Ltd, alla quale è risultata riconducibile l'attività posta in essere tramite il sito www.pfxbank.com, non era autorizzata ad esercitare professionalmente nei confronti del pubblico italiano alcun servizio di investimento; VISTA la lettera del 31 luglio 2017, notificata in data 15 gennaio 2018, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, ha contestato alla società Systems Ltd, ai sensi dell'art. 195, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, la violazione dell'art. 18, comma 1, dello stesso Decreto in relazione ai fatti sopra richiamati; RILEVATO che la parte non ha svolto alcuna attività difensiva; VISTA la Relazione per la Commissione del 20 giugno 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato alla società Systems Ltd e ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione; RITENUTA conclusivamente accertata, a carico della società Systems Ltd, la violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per aver svolto una attività configurabile come servizio di investimento, riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; VISTO l'art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all'epoca dell'illecito in esame, il quale, per la violazione dell'art. 18, comma 1, del medesimo Decreto, prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; CONSIDERATI i criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente perl'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri: - la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; - la gravità soggettiva della condotta posta in essere; CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che: - la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; - la violazione è stata posta in essere quanto meno nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2016 e l' 8 marzo 2016; - l'offerta di servizi di investimento in Italia mediante il citato dominio non si è interrotta a seguito del richiamo d'attenzione inviato alla società Systems Ltd; - numerosi investitori hanno segnalato, tra l'altro, di aver conseguito significative perdite dopo essersi registrati sul medesimo sito e di non essere riusciti a tornare in possesso della liquidità versata dopo la registrazione; RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile alla società Systems Ltd quanto meno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti della società Systems Ltd, con sede legale in 3rd floor C&H Tower, Corner of Great Marlborough &, Great George Streets Roseau - Commonwealth of Dominica, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 35.000,00, della quale è alla medesima contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la sommadovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del D.Lgs. n. 58/1998, alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica. 25 luglio 2018 p. IL PRESIDENTE Anna Genovese
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