Company

NRG CAPITAL LIMITED

Regulator warning

Named in 1 sanctions listing.

Screen this subject

Sanctions and listings1

  • Effective
    9 Dec 2020

    MiFID

    Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly

    Administrative sanction and measure

    Delibera n. 19884 Applicazione di sanzione amministrativa nei confronti della NRG > Capital (CY) Limited, per violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"); VISTO il Regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito "Regolamento Intermediari") e le successive modificazioni; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e le successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per "strumenti finanziari" si intendono "contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (…) «swap» (…) e altri contratti derivati", e l'art. 18, comma 1, secondo cui "l'esercizioprofessionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche"; CONSIDERATO che dagli elementi acquisiti nel corso dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob in data 30 ottobre 2014 e 29 gennaio 2015 è emerso che la società Capital (CY) Limited (di seguito, anche, "") ha proposto agli investitori italiani la possibilità di negoziare, tramite la piattaforma di trading presente sul sito www.nrgbinary.com, redatto anche in lingua italiana, strumenti finanziari quali le opzioni binarie, in assenza delle prescritte autorizzazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998; RILEVATO che, in esito alle verifiche svolte, in data 24 dicembre 2014 e 14 gennaio 2015 la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (di seguito, anche, "DTC") ha inviato alla società le note contenenti due richiami d'attenzione; RILEVATO che le predette note sono rimaste prive di riscontro da parte della Società; VISTA la nota del 15 ottobre 2015, notificata il 27 luglio 2016, con la quale in relazione ai fatti sopra esposti la DTC ha contestato, tra l'altro, alla società , ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d. lgs. n. 58/1998, la violazione dell'art. 18, comma 1, dello stesso Decreto; RILEVATO che la parte non ha trasmesso deduzioni in merito agli addebiti contestati; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 6 febbraio 2017, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione; RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertata la contestazione formulata nei confronti della società cipriota , in quanto, in esito agli accertamenti svolti sul web è emerso che dal 30 ottobre 2014 al 28 gennaio 2015 la stessa società ha svolto un'attività riservata aisoggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; RILEVATO che per la violazione dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998, l'art. 190, comma 1, del medesimo Decreto prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; VISTO l'art. 11 della legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delleconseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; CONSIDERATO che, in merito alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione: - con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilievo gli elementi di seguito indicati: - la rilevanza degli interessi pubblici protetti dalle norme violate con specifico riguardo al tema della tutela degli investitori e del risparmio; - la gravità obiettiva delle violazioni accertate in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; - il fatto che la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; - la violazione è stata posta in essere nell'arco di un breve periodo; - non risulta in atti che alcun risparmiatore abbia investito in tale attività; - con riferimento all'elemento soggettivo assume rilievo il fatto che la condotta illecita complessivamente ascritta alla società è qualificabile quantomeno come colposa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: E' applicata, nei confronti della Capital (CY) Limited, con sede a 9 Karpensiou Strovolos, 2021, Nicosia (Cipro), la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000,00 euro, somma della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la sommadovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195, del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica. 15 febbraio 2017 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas

    registers.esma.europa.eu

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.