MARKETSTHEWORLD LIMITED
Regulator warningNamed in 1 sanctions listing.
Sanctions and listings1
- Effective
- 24 Jun 2021
MiFID
Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly
Administrative sanction and measure
Delibera n. 20464 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Marketstheworld Limited per violazione dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche solo «TUF») e, in particolare, il suo art. 18, comma 1, ratione temporis vigente, secondo cui l'esercizio in via professionale nei confronti del pubblico italiano dei servizi e attività di investimento è riservato a determinati soggetti - SIM, banche e altre imprese di investimento - in possesso di specifici requisiti ed all'uopo debitamente autorizzati; VISTO l'esposto pervenuto il 10 ottobre 2016, con cui un risparmiatore ha, tra l'altro, riferito di aver aperto, all'incirca nel gennaio 2016, «un conto sul broker per opzioni binarie Markets World», accessibile tramite il sito www.marketsworld.com (di seguito, anche solo «sito»), e di avervi effettuato operazioni di investimento; CONSIDERATO che, delle verifiche svolte sul sito in data 13 ottobre 2016, è emerso che lo stesso: - era disponibile anche in lingua italiana e prevedeva la possibilità per il potenziale investitore di investire in opzioni binarie su diversi assets (azioni, indici, valute e materie prime) tramite la piattaforma di negoziazione ivi presente, previa apertura di un conto di trading su cui depositare somme di denaro; - recava indicazione, quale suo titolare, della società «MarketsTheWorld Limited», con sede nell'Isola di Man, che è risultata priva di autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento; VISTE le note del 17 ottobre 2016 e del 17 novembre 2016, con cui la DTC ha riscontrato l'esposto di cui innanzi e richiesto di fornire ulteriori informazioni in merito all'operatività effettuata tramite il sito www.marketsworld.com; VISTA la nota di riscontro fatte pervenire dal predetto risparmiatore il 7 novembre 2016 ed il 19 novembre 2016, con cui questi ha, tra l'altro, confermato di aver aperto il conto di trading tramite il sito di cui trattasi nel gennaio 2016 e, comunque, in data anteriore all'8 marzo 2016; CONSIDERATO che le ulteriori verifiche svolte sul sito www.marketsworld.com in data 17 novembre 2016 hanno fatto emergere che lo stesso, a quella data, recava ancora una versione in italiano e presentava contenuti analoghi a quelli rilevati in sede di prime verifiche; VISTA la nota del 24 ottobre 2016 ed il successivo sollecito del 4 novembre 2016, con cui la DTC ha vanamente inviato alla società MarketsTheWorld Limited un richiamo d'attenzione con cui ha richiesto precisazioni sui servizi offerti sul sito e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere nei confronti dei soggetti residenti in Italia un'attività configurabile come un servizio di investimento, per la cui prestazione la normativa italiana richiede apposita autorizzazione e in assenza della quale si configura una fattispecie di illecito; VISTA la «comunicazione a tutela» dei risparmiatori italiani pubblicata sul sito www.consob.it il 5 dicembre 2016, con cui l'Autorità ha segnalato che «la società MarketsTheWorld Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.marketsworld.com»; VISTA la lettera del 17 ottobre 2017, notificata il 1° novembre 2017, con cui la DTC, tenuto conto che: - l'operatività svolta tramite il sito www.marketsworld.com integrava l'illecito amministrativo di esercizio abusivo verso il pubblico di servizi di investimento, che risaliva quantomeno al gennaio 2016, ossia ad un momento antecedente all'8 marzo 2016, data a partire dalla quale il compimento di condotte di intermediazione abusiva è divenuta non più sanzionabile sul piano amministrativo per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche al TUF introdotte dal d.lgs. n. 72 del 12 maggio 2015; - che tale condotta illecita era ascrivibile alla società MarketsTheWorld Limited, quale obbligata in solido con il suo director, del quale non era emersa l'identità; ha contestato alla predetta società MarketsTheWorld Limited, quale obbligato in solido con l'ignoto director responsabile dell'illecito, la violazione dell'art. 18, comma 1, del medesimo Testo Unico, al tempo vigente; RILEVATO che la parte non ha svolto attività difensiva, benché resa edotta di potersi avvalere di tali facoltà con la predetta nota del 1° novembre 2017; VISTA la Relazione per la Commissione dell'11 maggio 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato quanto oggetto di contestazione e formulato la conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione; RITENUTI accertati, sulla base delle risultanze istruttorie, i fatti oggetto di contestazione e, conseguentemente, accertata la violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF, vigente al tempo dei fatti; VISTO l'art. 190, comma 1, del TUF, nella formulazione vigente al tempo dei fatti, il quale, per la violazione dell'art. 18, comma 1, del medesimo Testo Unico, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; CONSIDERATI i criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati: - la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; - la gravità soggettiva della condotta posta in essere; CONSIDERATO che la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; CONSIDERATO, con riferimento all'elemento oggettivo: - che la violazione (protrattasi dal gennaio 2016 all'8 marzo 2016) non è cessata neppure successivamente, all'esito dell'inoltro del richiamo di attenzione e del successivo sollecito inviato; - che è emersa la presenza di almeno un investitore coinvolto, il quale, tuttavia, non ha lamentato di aver subito danni dall'attività illecita svolta; RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile al suo responsabile quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti di MarketsTheWorld Limited, con sede in First Floor, 12-14 Ridgeway Street, Douglas, IM1 1EN, Isle of Man, quale responsabile in solido con l'autore dell'illecito, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, al tempo vigente, è applicata sanzione amministrativa pecuniaria per euro 12.000,00, alla quale è contestualmente ingiunto il pagamento, con obbligo di regresso nei confronti dell'autore della violazione. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica. 31 maggio 2018 p. IL PRESIDENTE Anna Genovese
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