WORLDWIDE SAFE INVESTMENT LIMITED
Regulator warningNamed in 1 sanctions listing.
Sanctions and listings1
- Effective
- 31 May 2019
MiFID
Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly
Administrative sanction and measure
Delibera n. 20471 Applicazione di sanzione amministrativa nei confronti della Worldwide Safe Investment ltd, per violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e le successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per "strumenti finanziari" si intendono "contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (…) «swap» (…) e altri contratti derivati", e l'art. 18, comma 1, secondo cui "l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche"; CONSIDERATO che dagli elementi acquisiti nel corso dell'attività di vigilanza, svolta dalla Consob nel mese di settembre 2015, è emerso che la Worldwide Safe Investment Ltd (di seguito anche la "Società") ha proposto agli investitori italiani negoziare, tramite la piattaforma di trading presente sul sito http://highfrequency.trade, redatto anche in lingua italiana, strumenti finanziari quali opzioni binarie; RILEVATO che, in esito alle verifiche svolte, in data 10 settembre 2015 e 25 settembre 2015, la Divisione Tutela del Consumatore (di seguito anche "DTC") ha inviato alla Worldwide Safe Investment Ltd le note contenenti due richiami di attenzione e che tali note sono rimaste prive di riscontro da parte della medesima Società; RILEVATO che gli accertamenti di follow up compiuti sul web in data 14 ottobre 2015 hanno confermato che, nonostante i predetti richiami di attenzione, la Worldwide Safe Investment Ltd continuava ad offrire al pubblico italiano tramite il sito https://highfrequency.trade servizi di investimento su opzioni binarie; RILEVATO che, in relazione ai fatti sopra esposti, taluni risparmiatori italiani hanno segnalato di essere stati contattati dalla Società anche telefonicamente e di avere effettuato operazioni di trading su opzioni e che, al riguardo, un cliente ha fornito evidenza del versamento di somme di denaro effettuato con finalità di investimento a partire dal 9 gennaio 2015; VISTA la nota del 24 maggio 2017, notificata il 6 novembre 2017, con la quale la DTC, in relazione ai fatti sopra esposti, ha contestato, tra l'altro, alla Worldwide Safe Investment Ltd, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d. lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all'epoca dei fatti, la violazione dell'art. 18, comma 1, dello stesso Decreto; RILEVATO che la parte non ha svolto alcuna attività difensiva; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 3 maggio 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative esaminati gli atti del procedimento ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione; RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertata la contestazione formulata nei confronti della Worldwide Safe Investment Ltd, in quanto, in esito agli accertamenti svolti sul web è emerso che tra gennaio 2015 e ottobre 2015 la stessa società ha svolto un'attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; RILEVATO che per la violazione dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998, l'art. 190, comma 1, del medesimo Decreto prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; VISTO l'art. 11 della legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che: - la violazione è stata posta in essere nell'arco di oltre nove mesi; - risulta che almeno quattro risparmiatori italiani sono stati contattati e sollecitati ad investire nei servizi di trading offerti dalla Società; RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile alla Worldwide Safe Investment Ltd quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: E' applicata, nei confronti della Worldwide Safe Investment Ltd, con sede in Global Gateway 8, Rue de La Perle, Providence, Mahe (Seychelles), la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000,00 euro, somma della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195, del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica. 7 giugno 2018 p. IL PRESIDENTE Anna Genovese
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