Company

LM SWISS DIRECT LTD

Regulator warning

Named in 1 sanctions listing.

Screen this subject

Sanctions and listings1

  • Effective
    14 Jun 2018

    MiFID

    Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly

    Administrative sanction and measure

    1 APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LM SWISS DIRECT LTD, QUALE RESPONSABILE IN SOLIDO CON L’AUTORE DELLA VIOLAZIONE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 18, COMMA 1, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche “TUF”); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e le successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l’art. 1, comma 2, che definisce gli “strumenti finanziari” oggetto dei servizi e delle attività di investimento disciplinati dallo stesso decreto, e l’art. 18, comma 1, secondo cui “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”; CONSIDERATO che, in esito all’attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi (di seguito, anche “DTC”) e sulla base degli atti acquisiti anche attraverso gli accertamenti svolti sul web dalla Divisione Ispettorato, Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio (di seguito, anche “DIS”) successivamente ad una segnalazione pervenuta, è emerso che, in assenza delle prescritte autorizzazioni alla prestazione in Italia in via professionale e nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998, la società LM SWISS DIRECT LTD (di seguito, anche “la Società”) nel periodo dal 3 marzo 2016 al 28 novembre 2016 ha proposto agli investitori italiani la possibilità di operare nel mercato valutario (“Forex”) ed in “contracts for difference” (CFD) tramite una piattaforma di tipo web based presente sul sito www.swissfxpro.com, previa apertura di un conto on line su cui depositare la relativa provvista; RILEVATO che, in data 24 ottobre 2016, Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi, ha inviato alla LM SWISS DIRECT LTD una nota di richiamo di attenzione in merito all’operatività posta in essere tramite il sito sopra indicato e che, in assenza di risposta, nella successiva data dell’8 novembre 2016 è stato inviato un sollecito, rimasto anch’esso privo di riscontro; CONSIDERATO altresì che, in data 12 dicembre 2016 è stata pubblicata sul sito della Consob una “comunicazione a tutela dei risparmiatori” relativa all’attività svolta, tra l’altro, dalla LM SWISS DIRECT LTD tramite il sito www.swissfxpro.com, indicante che la suddetta Società non era autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità; VISTA la nota dell’8 novembre 2017, notificata alla Società in data 18 novembre 2017, con la quale la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi ha contestato, tra gli altri, alla LM SWISS DIRECT LTD, quale responsabile in solido con l’autore della 2 violazione, la violazione dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, con riferimento all’attività abusivamente svolta tramite il sito www.swissfxpro.com; RILEVATO che la parte non ha svolto alcuna attività difensiva ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 16 maggio 2018, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione dell’entità della sanzione; RITENUTO che, sulla base delle evidenze in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertato che la società LM SWISS DIRECT LTD ha svolto un’attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; tale Società ha infatti proposto agli investitori italiani la possibilità di avvalersi dei servizi di trading offerti sul sito www.swissfxpro.com e, in particolare, di operare, previa apertura di un conto on line su cui versare la relativa provvista, nel mercato valutario “Forex” e in CDF; RILEVATO che per la violazione dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, l’art. 190, comma 1, del medesimo decreto, nel testo vigente all’epoca dei fatti, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; VISTO l’art. 11 della legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali, che: - la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; - la violazione rilevante sul piano amministrativo è stata posta in essere dal 3 marzo 2016 all’8 marzo 2016; - nessun riscontro è stato fornito ai richiami d’attenzione da parte della Società, che ha continuato a fornire l’offerta dei servizi in Italia mediante il sito www.swissfxpro.com; - risulta in atti che un risparmiatore ha eseguito versamenti finalizzati ad investimenti tramite servizi di trading offerti sul predetto sito, segnalando le difficoltà riscontrate nel rientrare in possesso delle somme oggetto di bonifico; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; 3 DELIBERA: E’ ingiunto alla LM SWISS DIRECT LTD, quale responsabile in solido con l’autore della violazione, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all’epoca dei fatti, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 11.000,00. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata alla Società interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195, del TUF, alla Corte d’Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica. p. IL PRESIDENTE Anna Genovese

    registers.esma.europa.eu

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.