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CHESHIRE CAPITAL LTD

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Sanctions and listings1

  • Effective
    11 May 2018

    MiFID

    Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly

    Administrative sanction and measure

    Delibera n. 20222 Applicazione di sanzione amministrativa nei confronti della Cheshire Capital Ltd, per violazione dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche "Tuf") e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per "strumenti finanziari" si intendono "contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (…) «swap» (…) e altri contratti derivati" e l'art. 18, comma 1, secondo cui "l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche"; CONSIDERATO che in esito all'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (di seguito anche «DTC») è emerso che nel periodo dal 18 gennaio 2016 all'8 marzo 2016 dal sito www.bosscapital.com è stata svolta un'attività sostanziata nella prestazione a distanza, tramite internet, di un servizio d'investimento: - tramite il sito veniva offerto di negoziare opzioni binarie, tramite un'apposita piattaforma di trading on line disponibile sul medesimo dominio; - detta attività che presupponeva l'apertura di un conto corrente on line per il previo versamento di una provvista, aveva ad oggetto prodotti qualificabili come strumenti finanziari, ai sensi dell'art. di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, quindi, detta attività era riconducibile alla prestazione di un servizio d'investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf; - l'offerta è stata rivolta anche nei confronti degli investitori residenti in Italia in quanto è stato riscontrato che era stata offerta la possibilità di operare ad investitori italiani a far data dal 18 gennaio 2016 inoltre, il sito www.bosscapital.com è risultato consultabile anche in lingua italiana e privo di avvertenze che escludessero la possibilità per gli investitori italiani di aderire ai servizi offerti o che, comunque, evidenziassero limitazioni derivanti dalla normativa applicabile in Italia; - detta attività risulta ascrivibile alla Cheshire Capital Ltd in quanto indicata tra i contatti nella pagina "Chi siamo" e come controparte offerente nelle condizioni generali di contratto; - la citata Cheshire Capital Ltd non era autorizzata alla prestazione di servizi d'investimento; CONSIDERATO che la DTC ha inoltrato alla predetta Cheshire Capital Ltd, con note del 12 e del 25 maggio 2016, un "richiamo d'attenzione" in relazione all'attività svolta dal riferito sito www.bosscapital.com; CONSIDERATO altresì che in data il 4 luglio 2016 è stata pubblicata una "comunicazione a tutela dei risparmiatori" indicante che la "Cheshire Capital Limited non [è] autorizzat[a] alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.bosscapital.com"; VISTA la lettera dell'11 maggio 2017, notificata il 14 giugno 2017, con cui la DTC – ai sensi degli articoli 190, comma 1, e 195, commi 1 e 9, del d.lgs. n. 58/1998 nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti – ha contestato la violazione dell'art. 18, comma 1, del d.l.gs. n. 58/98, nei confronti della Cheshire Capital Ltd, in relazione all'attività svolta tramite il sito www.bosscapital.com nei confronti del pubblico residente in Italia; RILEVATO che la Cheshire Capital Ltd non si è avvalsa di alcuno degli strumenti di difesa a propria disposizione; VISTA la Relazione per la Commissione del 22 novembre 2017 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, e dato atto che la parte non ha formalizzato alcuna difesa, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione; RITENUTO conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 18, comma 1, del d.l.gs. n. 58/98, contestata alla Cheshire Capital Ltd in relazione all'attività svolta nei confronti del pubblico residente in Italia tramite il sito www.bosscapital.com; CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione da applicare: - per la violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, l'art. 190, comma 1, del medesimo decreto, nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti, prevede che "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila"; - ai fini della formulazione della proposta sanzionatoria si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni sopra richiamate, dei criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva della violazione, assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: - la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; - la violazione è stata posta in essere dal 18 gennaio 2016 all'8 marzo 2016; - l'offerta dei servizi in Italia non si è bloccata a seguito del richiamo d'attenzione; - dagli atti risulta che soggetti residenti in Italia abbiano investito in tale attività; RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile alla società quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Per effetto di quanto sopra, è irrogata nei confronti della Cheshire Capital Ltd, una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 15.000, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento della indicate sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata alla società interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d. lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica. 13 dicembre 2017 p. IL PRESIDENTE Anna Genovese

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