B.H.N.V. ONLINE LTD
Regulator warningNamed in 1 sanctions listing.
Sanctions and listings1
- Effective
- 6 Mar 2017
MiFID
Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly
Administrative sanction and measure
Delibera n. 19386 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della B.H.N.V. Online ltd per violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per "strumenti finanziari" si intendono "contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (…) «swap» (…) e altri contratti derivati", e l'art. 18, comma 1, secondo cui "l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche"; RILEVATO che, all'esito degli accertamenti, anche ispettivi, svolti sul web è emerso che il sito web www.opteck.com offriva servizi di trading on line su opzioni binarie; RILEVATO, in particolare, che dalle verifiche svolte sul predetto sito con riferimento al periodo 22 agosto 2013 - 12 febbraio 2014, è emerso quanto segue: i) la disponibilità del sito www.opteck.com anche in lingua italiana; ii) la presenza sul predetto sito di comunicazioni volte ad illustrare al potenziale cliente la possibilità di investire in strumenti finanziari quali le opzioni binarie; iii) la possibilità per i risparmiatori italiani eventualmente interessati di accedere ai servizi di trading offerti e di utilizzare la piattaforma di negoziazione, previa apertura on line sul sito www.opteck.com di un conto su cui depositare somme di denaro necessarie per poter operare; iv) la circostanza secondo cui l'effettuazione delle operazioni di trading richiede un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, nel sito sono indicate le modalità di deposito e gli importi minimi richiesti; v) l'indicazione nella pagina web dei termini contrattuali dell'accordo stipulato con la società B.H.N.V. Online Ltd, registrata presso la giurisdizione del Belize; vi) l'indicazione nella pagina "Su di noi" del sito, tra l'altro, della denominazione della società B.H.N.V. Online Ltd, nonché dei relativi recapiti, tra i quali uno dedicato all'assistenza nei confronti degli utenti italiani; RILEVATO che le suindicate risultanze evidenziano che l'attività svolta tramite il sito www.opteck.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento in via professionale nei confronti del pubblico italiano; CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle suddette verifiche, in data 2 settembre e 11 ottobre 2013 la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su fenomeni abusivi ha inoltrato alla B.H.N.V. Online Ltd due note di richiamo di attenzione con cui sono state richieste alla medesima società precisazioni sui servizi offerti via web e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere un'attività configurabile come un servizio di investimento; RILEVATO che le predette note sono rimaste prive di riscontro da parte della B.H.N.V. Online Ltd, pur risultando essere state recapitate alla stessa società; VISTA la nota del 20 ottobre 2014, con cui un risparmiatore italiano ha segnalato che la B.H.N.V. Online Ltd continuava ad operare tramite il sito www.opteck.com anche dopo le predette note di richiamo di attenzione e che avrebbe subito perdite di denaro a seguito delle operazioni effettuate sul medesimo dominio; ESAMINATE le note inviate il 27 dicembre 2014 nell'interesse della società B.H.N.V. Online Ltd, con cui si afferma, tra l'altro, che «l'Italia non [sarebbe] mai stato un obbiettivo di mercato di "Opteck"» e che «in quasi tre anni di attività i clienti italiani sono stati all'incirca 400»; RILEVATO che, nel periodo in esame, la società non era autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano alcun servizio di investimento e non risultava iscritta nella sezione dell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF delle imprese di investimento extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia; VISTA la nota del 9 febbraio 2015, notificata in data 11 marzo 2015, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su fenomeni abusivi, in relazione ai fatti sopra rappresentati, ha contestato, tra gli altri, alla B.N.H.V. Online Ltd la violazione dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998; RILEVATO che, successivamente alle citate note del 27 dicembre 2014, la società non ha trasmesso deduzioni difensive in merito all'addebito contestato; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 10 settembre 2015, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione e ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione; VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le "Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell'8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell'ambito del procedimento, non hanno presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di richiedere la trasmissione della relazione finale dell'Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15 giorni dall'entrata in vigore della delibera stessa; RILEVATO che la B.H.N.V. Online Ltd, nel corso del procedimento non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l'audizione personale e, successivamente all'entrata in vigore della delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, non ha richiesto di ricevere copia della relazione finale dell'Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertata la contestazione mossa alla B.H.N.V. Online Ltd, in quanto: - in esito alle accertamenti svolti sul web è emerso che il predetto soggetto, attraverso il sito www.opteck.com, consultabile anche in lingua italiana, ha invitato gli investitori italiani ad eseguire sulle piattaforme di trading disponibili sul medesimo dominio operazioni su opzioni binarie mediante l'apertura di un conto corrente online e contestuale versamento in denaro, senza idonei disclaimer che tenessero conto dei vincoli posti al riguardo dal citato art. 18 del Tuf; - sotto il profilo oggettivo, l'attività in oggetto si è sostanziata in un'ipotesi di svolgimento di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari, in via professionale, nei confronti del pubblico italiano, effettuata mediante mezzi di comunicazione a distanza, rilevante ai sensi del citato art. 18, comma 1; RITENUTO, con riguardo al profilo soggettivo, che la condotta della B.H.N.V. Online Ltd è qualificabile come colposa; RILEVATO, in merito alla quantificazione della sanzione, che: - l'art. 190, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila per la violazione dell'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto; - l'art. 11 della legge n. 689/1981 stabilisce che «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; - nel caso di specie la violazione si è protratta per un limitato lasso temporale; - la parte ha dichiarato che «in quasi tre anni di attività i clienti italiani sono stati all'incirca 400»; - dopo i richiami d'attenzione inviati alle società in discorso e le citate comunicazioni in tema di opzioni binarie, il 20 ottobre 2014 un investitore ha segnalato che la B.H.N.V. Online Ltd all'epoca operava in Italia tramite il sito www.opteck.com e che lo stesso avrebbe subito perdite sugli investimenti effettuati tramite detto dominio; D E L I B E R A: Nei confronti della B.H.N.V. Online Ltd, con sede all'indirizzo Suite 102, Ground floor Blake building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.000, somma della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento. Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica. 23 settembre 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vega
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