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RGV HOLDINGS LTD

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Sanctions and listings1

  • Effective
    12 Nov 2020

    MiFID

    Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly

    Administrative sanction and measure

    APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RGV HOLDINGS LTD PER VIOLAZIONE DELL’ART. 18, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA 1 VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche solo «TUF») nel testo ratione temporis vigente e, in particolare, il suo art. 18, comma 1, secondo cui l’esercizio in via professionale nei confronti del pubblico italiano dei servizi e attività di investimento è riservato a determinati soggetti - SIM, banche e altre imprese di investimento - in possesso di specifici requisiti ed all’uopo debitamente autorizzati; VISTO l’esposto, pervenuto il 4 novembre 2015, con cui un risparmiatore italiano ha riferito di aver aderito all’iniziativa promossa tramite il sito «www.zarforex.com», avente ad oggetto lo svolgimento di attività di investimento in strumenti finanziari; VISTA la nota del 6 novembre 2015 con cui la Divisione Tutela del Consumatore (di seguito, anche solo «DTC»), ha chiesto alla Divisione Ispettorato (di seguito, anche solo «DIS») di effettuare verifiche sul sito «www.zarforex.com» (di seguito, anche solo «sito») al fine di verificarne i contenuti e la liceità rispetto al quadro normativo di riferimento; CONSIDERATO che, all’esito delle verifiche effettuate il 9 novembre 2015 sul sito «www.zarforex.com», è emerso, tra l’altro, che: - il sito era redatto anche in lingua italiana e recava l’indicazione sia di un indirizzo di posta elettronica dedicato agli utenti italiani che un’utenza telefonica italiana; - esso prospettava la possibilità per il potenziale investitore sia di effettuare compravendite a pronti di valute e metalli preziosi nonché di operare in contracts for difference (CFD), avvalendosi delle piattaforme ivi presenti, previa registrazione e apertura di un conto on line su cui versare la relativa provvista; - il sito recava l’indicazione, tra i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività svolta, della società Rgv Holdings Ltd di Dominica, nonché delle società Rgv Media Ltd, Zar Forex Capital Markets Ltd, con sede dichiarata nelle British Virgin Islands, e Zar Solutions Limited; - tali soggetti non risultavano iscritti nell’albo, tenuto dalla Consob, delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, difettando di qualsivoglia autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento; 2 CONSIDERATO che, all’esito delle verifiche di follow up effettuate sul sito il 16 dicembre 2015, è emerso che lo stesso, pur non essendo più accessibile per gli utenti con «Internet Protocol» (IP) italiano, consentiva tuttavia l’accesso in modalità anonima (IP estero) rendendo disponibili le proprie pagine in lingua italiana; CONSIDERATO che tale circostanza induce a ritenere che l’offerta di servizi di investimento effettuata tramite il sito nei confronti dei soggetti residenti in Italia sia proseguita anche in data successiva alle verifiche ispettive svolte; VISTA la nota del 18 novembre 2015 ed il successivo sollecito del 2 dicembre 2015, con cui la DTC ha inviato ai soggetti menzionati sul sito «www.zarforex.com» quali suoi titolari o gestori un apposito richiamo d’attenzione con cui ha richiesto precisazioni sui servizi offerti tramite il sito e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere nei confronti dei soggetti residenti in Italia un’attività configurabile come un servizio di investimento, per la cui prestazione la normativa italiana richiede apposita autorizzazione e in assenza della quale si configura una fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo; VISTA la nota pervenuta il 2 dicembre 2015, con cui la società britannica BC Business Centrum Limited ha fornito prime indicazioni in merito alla società Rgv Media Ltd, avente formalmente sede presso i suoi uffici; VISTE le richieste di dati e notizie inoltrate dalla DTC il 17 dicembre 2015 ed il 31 dicembre 2015 e le correlate note di riscontro fatte pervenire all’Autorità da BC Business Centrum Limited il 18 dicembre 2015 e 4 gennaio 2016, con cui la stessa ha integrato le informazioni precedentemente rese; VISTA la e-mail pervenuta il 5 gennaio 2016, con cui la società Mellius Global Services (M.R.) Ltd, ha fornito informazioni, tra l’altro, in merito ad uno studio legale israeliano che avrebbe concorso alla costituzione della di una delle società coinvolte nei fatti di cui trattasi; VISTA la e-mail del 6 gennaio 2016 con cui il titolare del predetto studio legale ha fornito informazioni circa l’attività svolta tramite il sito; VISTE le richieste di informazioni inoltrate dalla DTC il 22 febbraio 2016 ed il 24 marzo 2016, e le correlate note di riscontro del 16 marzo 2016 e 26 marzo 2016, con cui il citato legale israeliano ha fornito ulteriori informazioni sui fatti di cui innanzi; VISTA la «comunicazione a tutela» dei risparmiatori italiani pubblicata sul sito istituzionale della Consob in data 11 gennaio 2016, con cui l’Autorità ha segnalato, tra l’altro, che i soggetti ivi menzionati quali gestori del sito «www.zarforex.com» (tra cui la società Rgv Holdings Ltd) non erano autorizzati in generale alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, pertanto, neanche attraverso il sito «www.zarforex.com»; VISTI gli esiti degli ulteriori accertamenti svolti dalla DTC, tramite cui ha acquisito ulteriori informazioni in merito a talune delle società coinvolte nei fatti; 3 VISTE le proprie delibere sanzionatorie n. 20758 del 19 dicembre 2018 e n. 20935 del 14 maggio 2019, adottate nei confronti dei «directors» delle società Rgv Media Ltd e Zar Solution Limited per gli stessi fatti di cui al presente procedimento sanzionatorio; VISTA la lettera del 27 aprile 2017, con cui la DTC ha contestato alla società Rgv Holdings Ltd, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF ratione temporis vigente, la violazione dell’art. 18, comma 1, del medesimo Testo Unico, nel testo vigente al tempo dei fatti; RILEVATO che, nel corso dell’istruttoria, la società Rgv Holdings Ltd non fatto pervenire proprie deduzioni difensive; VISTA la Relazione per la Commissione con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati quanto oggetto di contestazione e formulato la conseguente proposta in merito alla quantificazione delle relative sanzioni; RITENUTO accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, quanto è stato oggetto di contestazione e, conseguentemente, accertata la violazione dell’art. 18, comma 1, del TUF, al tempo vigente da parte della società Rgv Holdings Ltd; VISTO l’art. 190, comma 1, del TUF, nella formulazione vigente al tempo dei fatti, il quale, per la violazione dell’art. 18, comma 1, del medesimo Testo Unico, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; CONSIDERATI i criteri generali di cui all’art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; CONSIDERATO che, a tal fine, assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati: - la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; - la gravità soggettiva della condotta posta in essere; CONSIDERATO, con riferimento all’elemento oggettivo: - la durata della violazione (accertata per poco più un mese, ma verosimilmente protrattasi per un maggiore arco di tempo); - la predisposizione di un indirizzo di posta elettronica dedicato agli utenti italiani e di un’utenza telefonica avente prefisso italiano, nonché il contegno tenuto degli emissari della società, attivi nel promuovere in modo aggressivo la propria iniziativa anche mediante il c.d. cold calling; - le violazioni non sono del tutto cessate neppure all’esito dell’inoltro dei richiami di attenzione e dei successivi solleciti, non essendo stata rimossa la pagina in lingua italiana, 4 che è rimasta comunque accessibile sul sito (anche da utenti ubicati in Italia, sebbene con il ricorso ad un artificio informatico); - il comprovato coinvolgimento di almeno un risparmiatore italiano accentua il disvalore ed illiceità dell’intera operazione posta in essere tramite il sito «www.zarforex.com», la cui gravità si evidenzia anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso, il quale, nel riferire della natura e consistenza dei rapporti avuti con gli esponenti del sito con cui è entrato in contatto, nonché dei danni a lui arrecati, ha fatto emergere la tenuta, da parte loro, di condotte verosimilmente di natura fraudolenta, tese alla finale appropriazione delle somme di propria pertinenza; RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile alla società Rgv Holdings Ltd quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; DELIBERA: è applicata, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF ratione temporis vigente, nei confronti della società Rgv Holdings Ltd, con sede in Nancy Whiticker House, 7 Old Street Roseau, Dominica, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 15.000,00, della quale è alla medesima contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento dell’anzidetta sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del TUF, alla Corte d’Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica. 5 IL PRESIDENTE Paolo Savona

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