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UP & DOWN MARKETING LTD

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Sanctions and listings1

  • Effective
    23 Sep 2016

    MiFID

    Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly

    Administrative sanction and measure

    Delibera n. 19668 Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Up & Down Marketing Limited per violazione dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per «strumenti finanziari» si intendono «contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘future’) ‘swap’, accordi per scambi futuri di tassi di interesse o rendimenti, e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse, o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziario misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti», e l’art. 18, comma 1, secondo cui «l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»; RILEVATO che in esito all’attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (di seguito anche «DTC»), sulla base degli accertamenti anche ispettivi svolti sul web, è emerso che la società Up & Down Marketing Limited – in assenza delle prescritte autorizzazioni alla prestazione in Italia in via professionale e nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 – ha proposto agli investitori italiani la possibilità, tramite la piattaforma di trading presente sul sito www.onetwotrade.com redatto anche in lingua italiana, di investire in strumenti finanziari quali opzioni binarie; CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle suddette verifiche, con note del 15 ottobre 2014 e del 27 ottobre 2014, la DTC ha inoltrato alla predetta società due note di richiamo di attenzione con cui sono state richieste alla medesima precisazioni sui servizi offerti via web e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere nei confronti dei soggetti residenti in Italia un’attività configurabile come un servizio di investimento; RILEVATO che le predette note sono rimaste prive di riscontro da parte della società; VISTA la nota del 9 novembre 2015, notificata il 20 novembre 2015, con cui la DTC – ai sensi dell’art. 195, commi 1 e 9, del D. Lgs. n. 58/1998 – ha contestato ad Up & Down Marketing Limited, nella sua qualità di soggetto obbligato in solido l’autore dell’illecito, la violazione dell’art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 in relazione ai fatti sopra rappresentati; VISTE le note pervenute in data 1 dicembre 2015, con cui, in nome e per conto di Up & Down Marketing Limited, sono state formulate alla DTC una istanza di accesso agli atti del fascicolo istruttorio e all’Ufficio Sanzioni Amministrative una richiesta di proroga di trenta giorni del termine per presentare le deduzioni difensive, nonché una richiesta di avere accesso agli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all’avvio del medesimo; VISTA la nota del 3 dicembre 2015, con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato l’accoglimento della richiesta di proroga; VISTA la nota del 21 dicembre 2015, con cui la DTC ha comunicato al richiedente l’accoglimento dell’istanza di accesso formulata ed ha quindi osteso gli atti richiesti; ESAMINATE le deduzioni difensive formulate nell’interesse della società e pervenute con nota del 30 gennaio 2016; VISTA la Relazione per la Commissione del 17 maggio 2016, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione e ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione; VISTA la nota del 17 maggio 2016 con cui è stata trasmessa alla società Up & Down Marketing Limited (Malta) copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la nota del 30 maggio 2016 con cui la società, in replica alle proposte ed alla determinazione della sanzione contenute nella citata Relazione USA, ha presentato le proprie controdeduzioni scritte nelle quali: (i) ribadisce le argomentazioni difensive, le richieste e le conclusioni contenute nella memoria depositata il 30 gennaio 2016 (ii) fornisce informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione concernete la stessa società Up & Down Marketing Limited in essere presso la Malta Financial Services Authority avente ad oggetto la concessione di una apposita licenza allo svolgimento di servizi di investimento; CONSIDERATO che le difese svolte nelle predette controdeduzioni e gli ulteriori elementi informativi ivi forniti non sono idonei ad elidere l’antigiuridicità della condotta ascritta alla società come rappresentata nella Relazione da USA rimanendo, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell’ambito dell’attività istruttoria e confermato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, nonché delle difese di parte, emergono elementi idonei a ritenere accertata la contestazione formulata nei confronti della società Up & Down Marketing Limited, in quanto, in esito agli accertamenti svolti sul web è emerso che, nel periodo compreso tra il giorno 11 settembre 2014 e il 19 novembre 2014, la medesima società ha svolto un’attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; VISTO l’art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 pro tempore vigente, il quale, per la violazione dell’art. 18, comma 1, del medesimo Decreto, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; CONSIDERATI i criteri generali di cui all’art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri: - la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; - la gravità soggettiva della condotta posta in essere; CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che: - la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; - la violazione è stata posta in essere nel periodo 11 settembre 2014 – 19 novembre 2014; - l’offerta dei servizi in Italia mediante il sito non si è interrotta a seguito dei richiami d’attenzione del 15 ottobre 2014 e del 27 ottobre 2014; - dagli atti risulta che un numero, ancorché circoscritto, di soggetti residenti in Italia abbia investito somme di denaro in tale attività; - successivamente alla violazione, la società ha posto in essere comportamenti volti a conformarsi alla disciplina vigente; RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile all’autore dell’illecito quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti di Up & Down Marketing Limited, con sede legale a Cobalt House, Level 2, Notabile Road, Mriehel-Birkirkara, Malta – quale responsabile in solido con l’autore della violazione, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del D. Lgs. n. 58/1998 – è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 7.000,00, di cui è ingiunto alla medesima il pagamento. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata alla società e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del D.Lgs. n. 58/1998, alla Corte d’Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica. 13 luglio 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas

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