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BANCA AKROS SPA

Regulator warning

Named in 1 sanctions listing.

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Sanctions and listings1

  • Effective
    27 Jan 2021

    EMIR

    Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly

    Administrative sanction and measure

    APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DI BANCA AKROS S.P.A. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 SUGLI STRUMENTI DERIVATI OTC, LE CONTROPARTI CENTRALI E I REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI, ADOTTATO DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA IN DATA 4 LUGLIO 2012 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA 1 VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il del Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea in data 4 luglio 2012 («Regolamento EMIR»); VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ESAMINATE le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dalla Divisione Mercati, Ufficio Post Trading, (di seguito anche “DME”), concernente la qualità dei dati segnalati ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR), con particolare riguardo alla correttezza delle segnalazioni dei contratti derivati in essere al 06/09/2019 riferiti a Banca Akros S.p.A. (“Banca Akros”, “Akros” o “la Banca”); VISTA la nota del 29 aprile 2020, notificata in pari data, con la quale la DME ha contestato a Banca Akros, ai sensi degli artt. 193-quater e 195 del TUF, il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 9, comma 1, del Regolamento EMIR, per non aver: • segnalato tempestivamente alle Trade Repository n. 8.837 operazioni in contratti derivati per un valore nozionale di circa euro 13 miliardi, concluse nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 31 luglio 2019; • adottato tempestivamente gli adeguati presidi a verifica della regolare segnalazione dei contratti derivati alle Trade Repository, figurando uno scenario parziale della sua operatività in derivati per il periodo oggetto della presente contestazione; RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Banca è stata resa edotta delle facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione; VISTA la nota del 28 maggio 2020, con la quale Akros ha formulato istanza di accesso agli atti agli atti relativi al procedimento sanzionatorio; RILEVATO che a detta richiesta è stato dato positivo riscontro con nota del 18 giugno 2020, con cui sono stati contestualmente trasmessi gli atti richiesti; VISTA la nota del 22 giugno 2020, con la quale la Banca ha formulato istanza di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni scritte e dei documenti; RILEVATO che a detta richiesta è stato dato positivo riscontro con nota del 26 gennaio 2020; 2 ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Banca con nota del 30 luglio 2020; VISTA la Relazione per la Commissione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalla Banca, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in ordine alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni (“Relazione USA”); VISTA la nota del 20 novembre 2020, con cui è stata trasmessa a Banca Akros copia della citata Relazione USA; VISTA la nota del 17 dicembre 2020 con la quale la parte ha fornito le proprie controdeduzioni difensive; CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle controdeduzioni ripropongono fondamentalmente - dando risalto a taluni specifici aspetti - le argomentazioni formulate nella precedente sede difensiva e che, pertanto, non presentano elementi di novità, lasciando immutato il quadro fattuale emerso nell’ambito dell’attività istruttoria e confermato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, il mancato assolvimento da parte di Banca Akros degli obblighi di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento EMIR, di cui alla citata lettera di contestazione del 29 aprile 2020; VISTO l’art. 193-quater, comma 1, del TUF applicabile ratione temporis, il quale prevede che per la mancata osservanza delle previsioni di cui all’art. 9 del Regolamento EMIR da parte di una società o di un ente, sia applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo; RILEVATO che, per il caso di violazioni delle norme, tra gli altri, del Regolamento EMIR richiamate dall’articolo 193-quater, comma 1, del TUF, l’art. 194-septies, lett. e-ter), del medesimo TUF prevede che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata; RITENUTO che, nel caso di specie, non siano sussistenti i presupposti per l’applicazione della sanzione consistente della dichiarazione pubblica, poiché le violazioni contestate, ancorché siano cessate, non appaiono connotate da scarsa offensività; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, che l’art. 194-bis del TUF prevede che “nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; 3 c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi”; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria assumono rilievo le seguenti circostanze: a) con riguardo alla gravità oggettiva delle violazioni, il pregiudizio arrecato dall’illecito allo svolgimento dei compiti istituzionali della Consob, atteso che la correttezza e l'affidabilità dei dati sulle transazioni in strumenti finanziari derivati trasmesse all’Autorità in adempimento degli obblighi di transaction reporting sono rilevanti sia ai fini dello svolgimento da parte della stessa dell’attività di vigilanza sui mercati, sia ai fini del corretto adempimento degli obblighi di scambio delle informazioni con le altre Autorità di competenti, con l’ESMA e con il Sistema Europea di Banche Centrali, ai sensi dell’art. 84 del Regolamento EMIR; in senso attenuante della gravità va, peraltro, considerato che, secondo quanto comunicato dalla Banca, i deal non segnalati rappresentano l’1,41% della complessiva operatività annuale in derivati della Banca; con riguardo alla durata della violazione, l’arco temporale della stessa, come dedotto in contestazione, va dal 1 ottobre 2018 al 31 luglio 2019; b) la violazione risulta ascrivibile a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 risulta pari a circa euro 748.092 mila Euro; d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le violazioni; e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l’ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso la violazione; f) la cooperazione della Banca nel corso dell’intera istruttoria relativa all’accertamento dell’illecito in esame; g) non risultano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia finanziaria commesse dalla Società; g-bis) detto indice non rileva per il procedimento de quo; h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; h-bis) il ravvedimento operoso della Banca che, con riguardo alle criticità rilevate, ha provveduto a conformarsi all’obbligo di segnalazione e ha posto in essere gli interventi correttivi al fine di assicurare anche in futuro la correttezza del reporting; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; 4 DELIBERA: È applicata nei confronti di Banca Akros S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Eginardo, 29, 20149, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 30.000, della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. IL PRESIDENTE Paolo Savona

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