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Sanctions and listings1

  • Effective
    27 Dec 2021

    EMIR

    Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly

    Administrative sanction and measure

    Delibera n. 22133 Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di […omissis…] per violazione dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli Strumenti Derivati OTC, le controparti centrali ed i repertori di dati sulle negoziazioni e dell'art. 3 del regolamento delegato (UE) n. 2013/148 della Commissione LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione europea in data 4 luglio 2012 (di seguito, anche solo «Regolamento EMIR») come modificato dal Regolamento UE n. 834/2019 (di seguito, anche solo «REFIT»); VISTO il Regolamento Delegato UE n. 2013/148 adottato dalla Commissione il 19 dicembre 2012, come modificato dal Regolamento Delegato UE n. 2017/104 della Commissione (di seguito, anche solo «Regolamento Delegato»); VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e sue successive modificazioni; VISTE le note del 9 ottobre 2020 e del 20 gennaio 2021, con cui la Divisione Mercati, Ufficio Post Trading, (di seguito anche solo «DME») ha richiesto [… omissis…] (di seguito, anche solo [… omissis…] o «la Banca») di fornire informazioni e documenti in merito alle segnalazioni dei contratti derivati in essere al 4settembre 2020; VISTE le correlate note di riscontro inviate dalla Banca il 23 ottobre 2020, 10 febbraio 2021 e 25 febbraio 2021 ed i documenti alle stesse allegati; ESAMINATE le complessive risultanze dell'attività di vigilanza svolta dalla DME in tema di qualità dei dati segnalati ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento EMIR, con particolare riguardo alla correttezza delle segnalazioni dei contratti derivati riferibili [… omissis…] in essere al 4 settembre 2020; VISTA la nota del 21 aprile 2021, notificata in pari data, con la quale la DME ha contestato [… omissis…], ai sensi degli artt. 193-quater e 195 del TUF, la violazione dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento EMIR, come modificato dal Regolamento REFIT, e dell'articolo 3, commi 1, 5 e 6, del Regolamento Delegato UE n. 2013/148, come modificato dalRegolamento Delegato UE n. 2017/104, in quanto la Banca: - non ha segnalato al Trade Repository il Value of contract per n. 4.430 contratti derivati in essere al 4 settembre 2020; - non ha segnalato al Trade Repository il Value of contract per n. 38 contratti in opzioni quotate in essere al 4 settembre 2020; - non ha segnalato al Trade Repository i margini di variazione per n. 4.854 contratti derivati in essere al 4 settembre 2020; - non ha adottato gli adeguati presidi per assicurare la corrispondenza tra il nozionale complessivo risultante nei sistemi interni della Banca e il nozionale complessivo segnalato ai Trade Repository con riferimento ai contratti derivati in essere al 4 settembre 2020; RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Banca è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione; VISTE le note del 5 maggio 2021, con le quali [… omissis…] ha formulato istanze di proroga del termine per la presentazione di deduzioni difensive, di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio e di audizione; VISTA la successiva nota di [… omissis…] del 14 maggio 2021, con cui la stessa ha trasmesso documentazione comprovativa della legittimazione dei firmatari alla sottoscrizione, per suo conto, delle suddette istanze; VISTA la nota del 19 maggio 2021, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative (di seguito, anche solo «USA») ha concesso la proroga del termine per la presentazione delle deduzioni scritte e dei documenti e comunicato l'accoglimento della richiesta di audizione presentata dalla Banca; VISTA la nota del 1° giugno 2021 con cui la DME ha dato positivo riscontro all'istanza di accesso presentata dalla parte ed ha trasmesso la documentazione richiesta; ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Banca il 16 luglio 2021; VISTA la nota di convocazione per lo svolgimento dell'audizione trasmessa dall'USA alla Banca il 20 settembre 2021 e la successiva corrispondenza tra le stesse intercorsa; ESAMINATO il verbale dell'audizione tenutasi il 7 ottobre 2021, a cui hanno partecipato esponenti di [… omissis…]; VISTA la Relazione per la Commissione («Relazione USA») del 28 ottobre 2021, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata da [… omissis…], ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione,formulando conseguenti proposte in ordine alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni; VISTA la nota del 28 ottobre 2021, con la quale è stata tramessa alla parte copia della predetta Relazione dell'USA; VALUTATE le controdeduzioni scritte presentate dalla parte in replica alla Relazione per la Commissione con nota del 25 novembre 2021; RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento EMIR, come modificato dal Regolamento REFIT, e dell'articolo 3, commi 1, 5 e 6, del Regolamento Delegato UE n. 2013/148, come modificato dal Regolamento Delegato UE n. 2017/104, come oggetto di contestazione nei confronti di [… omissis…]; VISTO l'art. 193-quater, comma 1, del TUF applicabile ratione temporis, il quale prevede che per la mancata osservanza delle previsioni di cui all'art. 9 del Regolamento EMIR da parte di una società o di un ente, sia applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato,quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione siapersona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria assumono rilievo le seguenti circostanze: a) con riguardo alla gravità oggettiva della violazione, i fatti assumono particolare rilievo in ragione del pregiudizio arrecato allo svolgimento dei compiti istituzionali della Consob, atteso che la correttezza e l'affidabilità dei dati sulle transazioni in strumenti finanziari derivati trasmesse all'Autorità in adempimento degli obblighi di transactionreporting sono rilevanti sia ai fini dello svolgimento da parte della stessa dell'attività di vigilanza sui mercati, sia ai fini del corretto adempimento degli obblighi di scambio delle informazioni con le altre Autorità competenti, con l'ESMA e con il Sistema Europeo delle Banche Centrali, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento EMIR. In senso attenuativo dellagravità va, peraltro, considerato che il numero dei contratti per i quali sono emerse le carenze comunicative rappresentano una percentuale circoscritta della complessiva operatività annuale in derivati della Banca e riguardano non la comunicazione di tutti i dati relativi alle operazioni in derivati ma solo alcune informazioni alle stesse correlate. Con riguardo alla durata dellaviolazione, va considerato che l'accertamento è stato effettuato avendo riguardo ai contratti in essere al 4 settembre 2020 e che, alla luce della documentazione in atti, la data di inizio delle violazioni non risulta determinabile in maniera univoca per tutti e quattro i profili di criticità emersi. Al riguardo, con riferimento alla data di inizio delle mancate segnalazionial Trade Repository del «Value of contract», per quelle relative ai n. 4.430 contratti derivati si può fare riferimento al 2019 (in corrispondenza con l'entrata in vigore del Regolamento EMIR/REFIT) mentre, per quanto attiene ai n. 38 contratti in opzioni quotate, la stessa non risulta individuabile. Con riferimento alla data di inizio della mancatasegnalazione al Trade Repository dei margini di variazione per n. 4.854 contratti, la stessa può essere temporalmente ricondotta al 2017, in corrispondenza con l'entrata in vigore del Regolamento Delegato. Infine, la data di inizio della violazione concernente la mancata adozione di adeguati presidi per assicurare la corrispondenza tra il nozionale complessivorisultante nei sistemi interni della Banca e il nozionale complessivo segnalato ai Trade Repository la stessa non risulta esattamente individuabile; b) la violazione risulta ascrivibile alla Banca a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto di [… omissis…] al 31 dicembre 2020 risulta pari a circa euro [… omissis…]; d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le violazioni; e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l'ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso la violazione; f) la Banca ha mostrato, sia in sede di vigilanza che nell'ambito del procedimento sanzionatorio, un atteggiamento cooperativo e trasparente, avendo concorso ad evidenziare le anomalie accertate ed apertamente riconosciuto la materiale sussistenza dei fatti emersi; g) [… omissis…]; g-bis) detto indice non rileva per il procedimento de quo; h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; h-bis) la Banca, sin dall'emersione delle anomalie rilevate, ha avviato iniziative tese alla risoluzione dei problemi che le avevano generate, curando l'adozione di appropriati interventi correttivi al fine di assicurare anche in futuro la correttezza del reporting; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: È applicata nei confronti di [… omissis…], una sanzione amministrativa pecuniaria pari adeuro 30.000,00, della quale è contestualmente ingiunto [… omissis…] il pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la sommadovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio della copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob – Via Giovanni Battista Martini n. 3, Roma (00198 – RM), oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it. La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata in forma anonima, ai sensi dell'art. 195-bis, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 58/1998, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 16 dicembre 2021 IL PRESIDENTE Paolo Savona

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