ADVANCE SIM SPA
Regulator warningNamed in 1 sanctions listing.
Sanctions and listings1
- Effective
- 21 Apr 2021
MiFID
Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly
Administrative sanction and measure
Delibera n. 21803 Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Advance Sim s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa per violazioni dell'art. 21 del d.lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob» o «Regolamento Congiunto»); VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza ispettiva svolta dalla Banca d'Italia, nel periodo compreso tra il 22 ottobre e il 21 dicembre 2018, nei confronti di Advance SIM S.p.A. – società di intermediazione mobiliare, avente sede legale a Milano, Piazza Cavour n. 3, sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del MEF del 3 luglio 2019 (di seguito anche solo «Società» o «SIM») – i cui esiti sono stati trasmessi alla Consob con note pervenute il 13 giugno 2019 e il 14 novembre 2019; CONSIDERATO che, all'esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Imprese di Investimento (di seguito «Divisione Intermediari» o «DIN») ha ritenuto configurate talune ipotesi di illecito, riguardanti: 1. le modalità di individuazione e gestione delle situazioni di conflitto di interesse nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti (Violazione n. 1); 2. l'assenza di adeguate procedure relative alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che ha determinato, per tutti i portafogli gestiti, disallineamenti tra il profilo di rischio della linea sottoscritta dal cliente e la composizione del portafoglio, nonché diffuse e persistenti violazioni dei limiti di gestione contrattualmente definiti (Violazione n. 2); 3. la valutazione di adeguatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, nonché alle modalità di raffronto tra il profilo del cliente e quello dei prodotti (Violazione n. 3); 4. il dovere di comportarsi con diligenza e correttezza, avuto riguardo alla prestazione di servizi di investimento nei confronti di n. 12 clienti, che non sono stati né censiti, né contrattualizzati, né profilati dalla SIM (Violazione n. 4); VISTA la lettera del 3 dicembre 2019, notificata in pari data, con cui, sulla base dell'attività di vigilanza svolta, la Divisione Intermediari ha contestato, tra l'altro, ad Advance SIM S.p.A. inliquidazione coatta amministrativa l'inosservanza delle seguenti disposizioni: - in relazione alla Violazione n. 1 (riferita al periodo 1 luglio 2016 – 30 ottobre 2018, salvi i profili inerenti l'informativa alla clientela, per i quali l'irregolarità risulta cessata il 31 dicembre 2017): - dell'art. 21, comma 1-bis, lettere a) e b), del TUF (già art. 21, comma 1–bis, lettera a) del medesimo TUF) e dell'art. 92 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 23 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007), che impongono agli intermediari di adottare ogni misura idonea a identificare e prevenire i conflitti di interesse nonché di mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti; - dell'art. 21, comma 1, lettera a), del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio gli interessi dei clienti; - dell'art. 21, comma 1-bis, lettera b), del TUF (nella formulazione vigente sino al 3 gennaio 2018) e dell'art. 23, comma 3, del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari – quando le misure di gestione del conflitto di interesse adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato – di informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati; - in relazione alla Violazione n. 2 (riferita al periodo 1 luglio 2016 – 30 ottobre 2018): - dell'art. 21, comma 1, lettera d), del TUF e dell'art. 88 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007), che impongono agli intermediari di adottare, applicare e mantenere procedure idonee a garantire l'efficiente, corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento; - dell'art. 21, comma 1, lettera a), del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti; - in relazione alla Violazione n. 3 (riferita al periodo 1 luglio 2016 – 30 ottobre 2018): - dell'art. 21, comma 1, lettera d), del TUF e dell'art. 88 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007), che impongono agli intermediari di adottare, applicare e mantenere procedure idonee a garantire l'efficiente, corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento; - dell'art. 21, comma 1, lettera a), del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e dell'art. 40 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza degli investimenti; - in relazione alla Violazione n. 4 (riferita al periodo 10 luglio 2017 – 30 novembre 2018): - dell'art. 21, comma 1, lettera a), del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti; RILEVATO che, con la sopra citata lettera di contestazione, la SIM è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; ESAMINATA la nota difensiva scritta pervenuta il 31 dicembre 2019, con cui il Commissario liquidatore della SIM ha formulato richiesta di audizione personale; ESAMINATO il verbale dell'audizione personale del Commissario liquidatore, svolta il 2 ottobre 2020; VISTA la Relazione per la Commissione del 6 novembre 2020, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti della SIM, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputabilità degli stessi e alla determinazione delle relative sanzioni ("Relazione USA"); VISTE le note con le quali copia della predetta Relazione USA è stata trasmessa alle parti; VISTE le osservazioni scritte presentate, solo da taluni dei soggetti interessati, in replica alla Relazione USA; VISTA la Relazione Integrativa del 17 febbraio 2021, predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative in riscontro all'incarico conferito dal Collegio in data 14 gennaio 2021 in sede di trattazione del procedimento in oggetto; VISTE le note con cui copia della predetta Relazione Integrativa è stata trasmessa ai soggetti interessati; ESAMINATE le osservazioni scritte, presentate dal solo Sig. ..., in replica alla citata Relazione Integrativa; RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie: - la Violazione n. 1, essendosi riscontrate numerose carenze ed irregolarità, aventi natura procedurale e comportamentale, concernenti l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse, nonché l'informativa alla clientela, che hanno vanificato l'esigenza che la prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti sia svolta in presenza di adeguati presidi procedurali; - la Violazione n. 2, essendo state rilevate irregolarità, aventi natura procedurale e comportamentale, concernenti la prestazione del servizio di gestione di portafogli, che hanno comportato disallineamenti tra il profilo di rischio della linea di gestione sottoscritta dal cliente e la composizione del portafoglio, nonché il superamento dei limiti contrattualmente stabiliti; - la Violazione n. 3, essendo emerse carenze ed irregolarità, di natura procedurale e comportamentale, concernenti le varie fasi in cui si articola la valutazione di adeguatezza degli investimenti, e che non hanno consentito una corretta profilatura della clientela, funzionale ad assicurare la coerenza degli investimenti con le effettive caratteristiche e bisogni della clientela; - la Violazione n. 4, non avendo la SIM adempiuto al dovere di comportarsi con diligenza e correttezza nella prestazione dei servizi di investimento, avuto riguardo all'operatività di un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, a cui facevano capo n. 12 clienti, risultati non censiti, né contrattualizzati né profilati dalla SIM; VISTO l'art. 190 del TUF nella versione ratione temporis vigente, il quale, per la mancata osservanza dell'art. 21 del TUF e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di tale articolo, prevede l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile; RILEVATO che, per il caso di violazioni delle norme previste, tra gli altri, dall'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative, gli artt. 194-quater, comma 1, e 194-septies del TUF, nelle relative versioni ratione temporis vigenti, prevedono rispettivamente che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie: (a) nei confronti delle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità; (b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della proposta sanzionatoria, dell'art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis) il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che: a) - quanto alla gravità, le violazioni in parola non sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, atteso che si sono sostanziate in: (1) irregolarità relative alla individuazione e gestione delle situazioni di conflitto di interesse, che non hanno consentito il corretto e diligente svolgimento dell'attività di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti; (2) irregolarità dovute all'assenza di adeguate procedure relative alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, che ha determinato disallineamenti tra il profilo di rischio della linea sottoscritta dal cliente e la composizione del portafoglio, nonché violazioni dei limiti di gestione contrattualmente definiti; (3) irregolarità riguardanti la valutazione di adeguatezza, con riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, nonché alle modalità di raffronto tra il profilo del cliente e quello dei prodotti; (4) irregolarità determinate dall'inosservanza del dovere di comportarsi con diligenza e correttezza, con riguardo alla prestazione di servizi di investimento nei confronti di n. 12 clienti che non sono stati né censiti, né contrattualizzati, né profilati dalla SIM; - quanto alla durata, le violazioni n. 1, n. 2 e n. 3 sono riferite al periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 30 ottobre 2018 (salvi i profili della violazione n. 1 inerenti l'informativa alla clientela, per i quali l'irregolarità risulta cessata il 31 dicembre 2017), mentre la violazione n. 4 è riferita al periodo compreso tra il 10 luglio 2017 e il 30 novembre 2018; b) le violazioni risultano ascrivibili alla SIM a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della SIM, il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 è risultato pari ad euro 2.493.132 e il bilancio del relativo esercizio si è chiuso con una perdita ante imposte pari ad euro 133.033; d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla SIM attraverso le violazioni; e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili i pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni; f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni; g) nei confronti della SIM non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob per violazioni in materia finanziaria; h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; h-bis) successivamente alle violazioni sono state assunte iniziative volte a rimuovere le irregolarità accertate, in un contesto di interventi finalizzati all'adeguamento della normativa interna alla disciplina di riferimento; con decreto del 3 luglio 2019 il MEF ha disposto nei confronti della SIM la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981; RITENUTO altresì, ai fini dell'applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata dalla violazione n. 1, in considerazione della molteplicità dei rilievi formulati e dell'incidenza delle irregolarità sulla corretta prestazione del servizio sia di gestione di portafogli che di consulenza in materia di investimenti; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti di Advance SIM S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Milano, Piazza Cavour n. 3, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00 (pari alla sanzione di euro 30.000,00 per la violazione n. 1, ritenuta più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2, n. 3 e n. 4), di cui alla Società è contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento dell'indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato mediante il modello allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 15 aprile 2021 IL PRESIDENTE Paolo Savona
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| Identifier | Number |
|---|---|
| LEI | 8156001D4BF7024B6109 |
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