CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A.
Regulator warningNamed in 1 sanctions listing.
Sanctions and listings1
- Effective
- 2 Apr 2020
MiFID
Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly
Administrative sanction and measure
Delibera n. 21313 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Credito Lombardo Veneto s.p.a. per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. A) e d), del d.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Intermediari»); VISTO il Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Congiunto»); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza informativa posta in essere dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche ed Imprese di Assicurazione, nei confronti del Credito Lombardo Veneto S.p.A. ("CRELOVE >", "la Banca") e avente ad oggetto l'omissione degli adempimenti previsti dalla normativa in occasione dell'offerta di azioni di nuova emissione realizzata dalla Banca nel corso del 2017/2018; VISTA la lettera del 3 luglio 2019, notificata in pari data alla Banca, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività istruttoria, la Divisione Intermediari («Divisione Intermediari» o «DIN») ha contestato, ai sensi degli artt. 190 e 190 – bis e 195 del TUF, vigenti ratione temporis, al Credito Lombardo Veneto S.p.A. la violazione, posta in essere in occasione dell'offerta di azioni di nuova emissione realizzata dalla Banca nel periodo compreso tra il 2 novembre 2017 e il 15 gennaio 2018: - dell'art. 21, comma 1, lettera d), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 -, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento; - dell'art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 41 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 -, concernenti gli obblighi per gli intermediari di acquisire dai clienti uno specifico set di informazioni necessarie per la prestazione nei confronti dei medesimi dei servizi di investimento, nonché degli artt. 40 e 42 del medesimo Regolamento che disciplinano la valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti; RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Banca è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTA la nota del 19 luglio 2019 con cui la Banca ha formulato istanza di accesso agli atti e istanza di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive; RILEVATO che le predette istanze sono state tutte accolte tra il 23 luglio e il 30 agosto 2019 dagli Uffici competenti; ESAMINATA la nota del 9 ottobre 2019 con la quale la Banca ha formulato deduzioni difensive; VISTA la Relazione per la Commissione del 29 gennaio 2020 con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva della Banca, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla relativa sanzione; VISTA la nota del 29 gennaio 2020 con cui è stata trasmessa alla parte copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA"); VISTA la nota del 28 febbraio 2020 con la quale la Banca ha presentato proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA; CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTO accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che ha violato gli obblighi procedurali e comportamentali di cui al citato articolo 21, comma 1, lettere a) e d) del TUF e delle relative norme attuative in occasione dell'offerta di azioni di nuova emissione realizzata dalla Banca nel periodo compreso tra il 2 novembre 2017 e il 15 gennaio 2018; VISTO l'art. 190 del TUF, vigente ratione temporis che, per l'inosservanza dell'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, prevede l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di Euro e il fatturato è disponibile e determinabile; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie, dei criteri previsti dall'art. 194-bis del TUF che, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che: «nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che: a) quanto alla gravità, la violazione accertata non si ritiene di scarsa offensività, in quanto si è pur sempre sostanziata (quantomeno nei confronti dei soggetti diversi dai membri del management, ivi inclusi gli stretti familiari e i tre soggetti non altrimenti correlati) nella colpevole disattivazione dei presìdi procedurali e comportamentali posti a tutela degli investitori, in un contesto bancario caratterizzato da costanti perdite di bilancio con riguardo ad un'operazione in conflitto di interesse e considerato anche il carattere illiquido delle azioni offerte; in senso attenuativo, va rilevato che la quota di capitale sottoscritta in violazione della normativa di settore era pari a 2.915.425 euro, di cui circa 2,4 milioni è stata sottoscritta dai soci fondatori; quanto alla durata dell'illecito, lo stesso si è protratto per un ristretto arco temporale, atteso che l'offerta in parola è durata poco più di tre mesi; b) le violazioni risultano ascrivibili alla Banca a titolo di colpa, non avendo la stessa scelto l'opzione più prudenziale suggerita dalla Società di consulenza ed espressamente "caldeggiata" dalla stessa; c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 (ultimo bilancio disponibile) risulta pari a circa euro 24.500.000, e nel bilancio del relativo esercizio la Banca ha registrato una perdita pari a circa euro 734.292; d) dagli atti non emergono elementi che rendono compiutamente determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le irregolarità emerse; e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l'ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi in correlazione alle anzidette violazioni; f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione, si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni atteso che l'evidenza delle violazioni poste in essere è emersa dalla documentazione e dalle informazioni trasmesse dall'Intermediario anche in riscontro alle richieste inoltrate dalla Divisione Intermediari; g) non risultano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia finanziaria commesse dalla Banca; h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; h-bis) non risultano in atti misure adottate dalla Banca al fine di evitare il ripetersi delle violazioni; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Per effetto di quanto sopra, è applicata nei confronti di Credito Lombardo Veneto S.p.A., con sede legale in Brescia, Via Orzinuovi,75, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000,00, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 25 marzo 2020 IL PRESIDENTE Paolo Savona
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| Identifier | Number |
|---|---|
| LEI | 8156007C053DC07AC307 |
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