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BANCA DEL PIEMONTE SPA

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Sanctions and listings1

  • Effective
    15 Jun 2022

    MiFID

    Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly

    Administrative sanction and measure

    Delibera n. 22364 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della Banca del Piemonte s.p.a. per violazione dell'art. 21 del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza informativa svolta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazione (di seguito «Divisione Intermediari»), nel periodo compreso tra il 5 febbraio 2020 e il 17 marzo 2021, nei confronti della Banca del Piemonte S.p.A., con sede legale a Torino, via Cernaia n. 7 (di seguito anche «la Banca» o «la Società»); CONSIDERATO che, all'esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, la Divisione Intermediari ha ritenuto configurate talune ipotesi di illecito, riferite al periodo ricompreso tra il 9 gennaio 2018 e il 31 gennaio 2020, concernenti l'inidoneità delle procedure, anche di controllo, per la ricostruzione dell'operatività posta in essere dalla clientela con riguardo al servizio di ricezione e trasmissione di ordini. In particolare, la Banca non è talvolta risultata in grado di ricostruire i passaggi operativi, né di verificare il rispetto della disciplina in materia di servizi di investimento con riguardo: - all'immissione di ordini tramite internet banking; - alla raccolta in filiale delle disposizioni da parte della clientela; - alla consegna della documentazione attestante l'avvenuta informativa in ordine ai conflitti di interesse, al tipo specifico di strumento finanziario proposto alla clientela ed ai rischi ad esso connessi (scheda titolo) nonché l'avvenuta informativa ex ante sui costi e oneri; - alla consegna della dichiarazione di adeguatezza ai clienti; VISTA la nota del 6 ottobre 2021, notificata in pari data, con la quale, sulla base dell'attività di vigilanza svolta, la Divisione Intermediari – ai sensi degli articoli 190 e 195 del TUF – ha contestato alla Banca la violazione dell'art. 21, comma l, lettera d), del TUF e dell'art. 21, parr. 1, 2 e 5, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, come anche richiamato dall'art. 88 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure, anche di controllo, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività, con particolare riguardo alla conservazione di registrazioni adeguate e ordinate, funzionale, tra l'altro, alla ricostruzione delle operazioni poste in essere; RILEVATO che con la sopra citata nota di contestazione, la suddetta Banca è stata resa edotta delle facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione; VISTA la nota del 15 ottobre 2021, con la quale la Società ha formulato un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio, accolta con nota del 27 ottobre 2021; VISTA la nota del 22 ottobre 2021, con la quale la Banca ha formulato un'istanza di proroga di trenta giorni del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti, accolta in data 25 ottobre 2021; ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Società con nota del 16 dicembre 2021; VISTA la Relazione per la Commissione del 12 aprile 2022 («Relazione USA»), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva rappresentata, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti della Banca, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputabilità degli stessi e alla determinazione della relativa sanzione; VISTA la nota del 12 aprile 2022 con la quale è stata trasmessa alla Banca copia della predetta Relazione USA; VISTA la nota prodotta in data 11 maggio 2022, con cui la parte ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA; RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione contestata; VISTO l'art. 190 del TUF nella versione ratione temporis vigente, il quale, per la mancata osservanza dell'art. 21 del TUF e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di tale articolo, prevede l'applicazione, nei confronti del soggetto abilitato, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro trentamila fino a Euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a Euro cinque milioni e il fatturato è determinabile; RILEVATO che, per il caso di violazioni delle norme previste, tra gli altri, dall'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative, gli artt. 194-quater, comma 1, e 194-septies del TUF, nelle relative versioni ratione temporis vigenti, prevedono, rispettivamente, che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie: (a) nei confronti delle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità; (b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della proposta sanzionatoria, dell'art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis) il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; g- bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che: a) - quanto alla gravità, la violazione in parola non è connotata da scarsa offensività o pericolosità, atteso che si è sostanziata nella inidoneità delle procedure, anche di controllo, relative alla ricostruzione dell'operatività posta in essere dalla Banca per conto della clientela, che hanno precluso il monitoraggio e la ricostruzione dei passaggi operativi e la verifica del rispetto della disciplina in materia di servizi di investimento con riguardo, tra l'altro: - all'immissione di ordini tramite internet banking; - alla raccolta in filiale delle disposizioni da parte della clientela; - alla consegna della documentazione attestante l'avvenuta informativa in ordine ai conflitti di interesse, al tipo specifico di strumento finanziario proposto alla clientela ed ai rischi ad esso connessi (scheda titolo) nonché l'avvenuta informativa ex ante sui costi e oneri; - alla consegna della dichiarazione di adeguatezza ai clienti; - quanto alla durata, la violazione è riferita al periodo compreso tra il 9 gennaio 2018 e il 31 gennaio 2020; b) la violazione risulta ascrivibile alla Banca a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 è risultato pari ad Euro 187.735.898 e il bilancio del relativo esercizio si è chiuso con un utile pari ad Euro 5.817.287; d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso la violazione; e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione; f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni, diverse dalla (peraltro doverosa) cooperazione con la Consob nell'ambito della vigilanza informativa dalla stessa condotta; g) nei confronti della Banca non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob per violazioni in materia finanziaria; g-bis) irrilevante ai fini della determinazione della sanzione; h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) successivamente alla violazione sono state assunte iniziative volte a rimuovere le irregolarità accertate, in un contesto di interventi finalizzati all'adeguamento della normativa interna alla disciplina di riferimento; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti di Banca del Piemonte S.p.A., con sede legale a Torino, via Cernaia n. 7, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 45.000,00, di cui alla stessa è contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento dell'indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato mediante il modello allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. Martini n. 3 – 00198 Roma oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it. La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 15 giugno 2022

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