Company

BANCO BPM SPA

Regulator warning

Named in 1 sanctions listing.

Screen this subject

Sanctions and listings1

  • Effective
    24 Mar 2022

    EMIR

    Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly

    Administrative sanction and measure

    Delibera n. 22280 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Banco Bpm s.p.a. per violazione dell’art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparticentrali ed i repertori di dati sulle negoziazioni e relativa disciplina attuativa LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione europea in data 4 luglio 2012 (di seguito, anche solo «Regolamento EMIR») come modificato dal Regolamento UE n. 834/2019, il cui art. 9 (rubricato «Obbligo di segnalazione»), al comma 1, stabilisce che: «Le controparti e le CCP assicurano che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso e a qualsiasi modifica o cessazione del contratto siano trasmesse ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all’articolo 55 o riconosciuto conformemente all’articolo 77. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto. Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati: a) stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in essere a tale data; b) stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012. Le controparti o le CCP soggette all’obbligo di segnalazione possono delegare la segnalazione delle informazioni sul contratto derivato. Le controparti e le CCP provvedono a che le informazioni relative ai contratti derivati siano segnalate senza generare duplicazioni»; VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 2012/1247 adottato dalla Commissione il 19 dicembre 2012, come modificato dal Regolamento UE n. 2017/105 (di seguito, anche solo «Regolamento di Esecuzione»), il cui art. 3-ter, comma 1, rubricato «Costituzione delle garanzie», prevede che «Il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato di cui al campo 21 della tabella 1 dell'allegato è identificato dalla controparte segnalante conformemente ai paragrafi da 2 a 5». I paragrafi da 2 a 5, in particolare, specificano che la controparte è tenuta a segnalare il tipo di accordo di garanzia concluso nell’apposito campo 21 («Costituzione di garanzia"), fornendo l’indicazione «U», nel caso di «contratti senza garanzia»; «PC», nel caso di contratti «con garanzia parziale»; «OC», nel caso di contratti «con garanzia unilaterale»; «FC» nel caso di contratti «pienamente garantiti»; VISTO il Regolamento Delegato UE n. 2013/148 adottato dalla Commissione il 19 dicembre 2012, come modificato dal Regolamento Delegato UE n. 2017/104 della Commissione (di seguito, anche solo «Regolamento Delegato»), il cui articolo 3, comma 1, rubricato «Segnalazione delle esposizioni», individua in dettaglio quali dati dei contratti rilevanti devono essere segnalati, precisando che «I dati sulle garanzie di cui alla tabella 1 dell'allegato includono tutte le garanzie prestate e ricevute, conformemente ai campi da 21 a 35 della tabella 1 dell'allegato». Si tratta, in particolare, dei dati relativi al tipo di garanzia in essere e al codice del portafoglio, (campi n. 21 e n. 22) all’estensione della garanzia (se costituita a livello di portafoglio, campo n. 23), al margine iniziale costituito (campo n. 24) e ricevuto (campo n. 28), al margine di variazione costituito (campo n. 26) e ricevuto (campo n. 30), alle garanzie in eccesso costituite e ricevute (campi n. 32 e n. 34), alle valute dei margini e delle garanzie in eccesso (campi n. 25, n. 27, n. 29, n. 31, n. 33 e n. 35); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n.18750 del 19 dicembre 2013 e sue successive modificazioni; VISTE le nota del 9 ottobre 2020 e del 20 gennaio 2021, con le quali la Divisione Mercati, Ufficio Post Trading, (di seguito anche solo «DME»), nell’ambito dell’attività periodica e mirata di controllo della qualità delle segnalazioni dei dati sui contratti derivati (cosiddetta "EMIR Data Quality Review"), ha richiesto a Banco BPM S.p.A. [con sede in Milano (MI) a Piazza Filippo Meda 4, C.F./P.I. 09722490969 (nel seguito anche solo «BPM», «la Banca», «la Società»)] di fornire informazioni e documenti in merito alle segnalazioni dei contratti derivati in essere al 4 settembre 2020; VISTE le correlate note di riscontro inviate dalla Banca il 29 ottobre 2020 ed il 9 febbraio 2021 ed i documenti alle stesse allegati; ESAMINATE le complessive risultanze dell’attività di vigilanza svolta dalla DME in tema di qualità dei dati segnalati da BPM ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento EMIR, con particolare riguardo alla correttezza dei dati attinenti alle garanzie relative ai contratti derivati in essere al 4 settembre 2020 nonché alla completezza delle segnalazioni dei contratti conclusi nel periodo compreso tra il 1° novembre 2017 ed il 3 dicembre 2020; VISTA la nota del 20 luglio 2021, notificata in pari data, con la quale la DME ha contestato alla Società, ai sensi degli artt. 193-quater e 195 del TUF, il mancato assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 9 del Regolamento EMIR, al comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento Delegato, e al comma 1 dell’articolo 3-ter del Regolamento di Esecuzione, per avere BPM: a) omesso di segnalare al Trade Repository i dati sulle garanzie per n. 6.309 contratti derivati OTC in essere al 4 settembre 2020; b) omesso di segnalare al Trade Repository i dati sulle garanzie per n. 1.322 contratti derivati di mercato («exchange-traded derivatives», «ETD») in essere al 4 settembre 2020; c) omesso di segnalare al Trade Repository il tipo di accordo di garanzia concluso e i dati sulle garanzie per n. 1.762 contratti in essere al 4 settembre 2020; d) segnalato in modo errato al Trade Repository i dati sugli accordi di garanzia per n. 7.336 contratti OTC in essere alla data del 4 settembre 2020; e) omesso di segnalare al Trade Repository n. 2.136.243 contratti il cui valore nozionale aggregato è pari a euro 186.943.385.046, conclusi nel periodo compreso tra il 1° novembre 2017 ed il 3 dicembre 2020; f) mancato di adottare adeguati presidi a verifica della corrispondenza tra numero di contratti, nozionale, Value of Contract e margini come risultanti nei sistemi interni e quanto segnalato al Trade Repository per il periodo tra il 1° novembre 2017 ed il 3 dicembre 2020, figurando uno scenario parziale della sua operatività in derivati per il periodo suddetto; RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Banca è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione; VISTA la nota del 5 agosto 2021, con la quale BPM ha eletto domicilio presso legali di propria fiducia ed ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento, alla quale è stato fornito positivo riscontro dalla DME con nota del 30 agosto 2021, mediante contestuale trasmissione della documentazione richiesta; VISTA la nota del 10 agosto 2021, con la quale BPM ha formulato istanza di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni scritte e dei documenti cui è stato fornito positivo riscontro dall’Ufficio Sanzioni Amministrative con nota 16 agosto 2021; ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Banca il 13 ottobre 2021; VISTA la Relazione per la Commissione del 19 gennaio 2022 («Relazione USA»), con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalla Banca, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in ordine alla qualificazione e quantificazione della relativa sanzione; VISTA la nota con la quale è stata tramessa alla parte copia della predetta Relazione USA; VISTA la nota del 18 febbraio 2022 con cui la parte ha presentato le proprie deduzioni scritte in replica alla citata Relazione USA; RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione degli obblighi di cui all’articolo 9, comma 1, del Regolamento EMIR, all'articolo 3, comma 1, del Regolamento Delegato e all’articolo 3-ter, comma 1, del Regolamento di Esecuzione, nei termini di cui alla contestazione nei confronti di Banco BPM S.p.A.; VISTO l’art. 193-quater, comma 1, del TUF applicabile ratione temporis, il quale prevede che per la mancata osservanza delle previsioni di cui all’art. 9 del Regolamento EMIR da parte di una società o di un ente, sia applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo e ai sensi dell’articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale «Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria assumono rilievo le seguenti circostanze: a) - con riguardo alla gravità oggettiva della violazione, i fatti assumono particolare rilievo in ragione del pregiudizio arrecato allo svolgimento dei compiti istituzionali della Consob, atteso che la correttezza e l'affidabilità dei dati sulle transazioni in strumenti finanziari derivati trasmesse all’Autorità in adempimento degli obblighi di transaction reporting sono rilevanti sia ai fini dello svolgimento da parte della stessa dell’attività di vigilanza sui mercati, sia ai fini del corretto adempimento degli obblighi di scambio delle informazioni con le altre Autorità nazionali competenti, con l’ESMA e con il Sistema Europea di Banche Centrali, ai sensi dell’art. 84 del Regolamento EMIR; - con riguardo alla durata della violazione, va considerato che alla luce della documentazione in atti la data di inizio delle violazioni non risulta determinabile in maniera univoca per tutti i profili criticità emersi. In particolare, con riferimento alle omesse o erronee segnalazioni dell’esistenza di garanzie, della loro configurazione e dei relativi dati (di cui ai primi quattro profili di criticità) l’accertamento è stato effettuato avendo riguardo ai contratti in essere al 4 settembre 2020. Con riferimento invece alla data di inizio della mancata segnalazione dei n. 2.136.243 contratti il cui valore nozionale aggregato è pari ad euro 186.943.385.046, il periodo della violazione è compreso tra il 1° novembre 2017, in corrispondenza con l’entrata in vigore del Regolamento Delegato ed il 3 dicembre 2020. Tale periodo corrisponde a quello per il quale è accertata la mancata adozione di adeguati presidi a verifica della corrispondenza tra numero di contratti, nozionale, Value of Contract e margini come risultanti nei sistemi interni e quanto segnalato al Trade Repository, figurando uno scenario parziale della sua operatività in derivati per il periodo suddetto; b) la violazione risulta ascrivibile alla Banca a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto di Banco BPM S.p.A. al 31 dicembre 2020 risulta pari a circa 12.137 milioni di euro; d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le violazioni; e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l’ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso la violazione; f) la Banca ha mostrato, sia in sede di vigilanza che nell’ambito del procedimento sanzionatorio, un atteggiamento cooperativo e trasparente, avendo concorso ad evidenziare le anomalie accertate e riconoscendo la materiale sussistenza dei fatti emersi; g) risultano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia bancaria o finanziaria commesse da Banco BPM S.p.A., [ … omissis …] ; g-bis) detto indice non rileva per il procedimento de quo; h) non si ravvisano potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) la Banca, sin dall’emersione delle anomalie rilevate, ha avviato iniziative tese alla risoluzione dei problemi che le avevano generate, curando l’adozione di appropriati interventi correttivi, al fine di assicurare anche in futuro la correttezza del reporting, che essa riferisce essersi conclusi il 30 novembre 2020 con riguardo alle criticità relative ai dati sui margini di garanzia, nonché il 3 giugno 2021 con riguardo al ripristino del corretto flusso segnaletico dei contratti relativi alla clientela WeBank che non era stato implementato sino al 3 dicembre 2020; CONSIDERATO che si è in presenza della mancata adozione da parte di Banco BPM di adeguati presidi a verifica della corrispondenza tra numero di contratti, nozionale, Value of Contract e margini come risultanti nei sistemi interni e quanto segnalato al Trade Repository per il periodo tra il 1° novembre 2017 ed il 3 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento EMIR. Le protratte omissioni informative o erronee segnalazioni attinenti alle garanzie e ai contratti in generale si collocano a valle di tale condotta e ne costituiscono l’invitabile ricaduta operativa per cui esse devono essere considerate unitariamente, risultando peraltro tutte accomunate dall’effetto di aver precluso all’Autorità di disporre in via generale di un quadro informativo completo sull’operatività in derivati della Banca, sino a quando la medesima Banca si è posta nelle condizioni di adempiere correttamente all’obbligo di segnalazione dei dati sulle garanzie delle operazioni in derivati e di implementare il flusso segnaletico delle segnalazioni relative alla clientela WeBank; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti di Banco BPM S.p.A., con sede in Milano (MI) a Piazza Filippo Meda 4, C.F./P.I. 09722490969, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 70.000,00, della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio della copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob – Via Giovanni Battista Martini n. 3, c.a.p. 00198 Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it. La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d’Appello competente per territorio. 24 marzo 2022 IL PRESIDENTE Paolo Savona

    registers.esma.europa.eu

Identifiers1

IdentifierNumber
LEI815600E4E6DCD2D25E30

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.