BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Regulator warningNamed in 1 sanctions listing.
Sanctions and listings1
- Effective
- 8 Jun 2021
MiFID
Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)EU ESMA SanctionsItaly
Administrative sanction and measure
Delibera n. 21860 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Banca Popolare del Cassinate s.c.p.a. per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d), del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Intermediari»); VISTO il Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Congiunto»); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza posta in essere dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche ed imprese di Assicurazioni, nei confronti di Banca Popolare del Cassinate Società Cooperativa per Azioni (di seguito anche la "Banca" o "l'Intermediario"); VISTA la lettera del 25 settembre 2020, notificata in pari data, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari («Divisione Intermediari» o «DIN») ha contestato, ai sensi degli artt. 190 e 195 del TUF, vigenti ratione temporis, alla Banca Popolare del Cassinate: 1) con riguardo alle irregolarità concernenti la trattazione degli ordini di compravendita aventi ad oggetto azioni emesse dalla Banca, la violazione: - dell'art. 21, comma 1, lettera d) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 88 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007), che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento; - dell'art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e dell'art. 51 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 49 del Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), che disciplinano le regole di condotta cui gli intermediari devono attenersi nella gestione degli ordini dei clienti; 2) con riguardo alle irregolarità concernenti il processo di definizione del valore delle azioni della Banca, la violazione dell'art. 21, comma l, lettera d), del d. lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 88 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007) che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività; 3) con riguardo alla valutazione di adeguatezza e controllo di concentrazione su investimenti in azioni della Banca, la violazione dell'art. 21, comma l, lettera d), del d. lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 88 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007) che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività; RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Banca è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTA la nota del 7 ottobre 2020, con cui la Banca ha formulato istanza di accesso agli atti dinanzi alla DIN; RILEVATO che in data 21 ottobre 2020 la DIN ha riscontrato positivamente la suddetta istanza di accesso, trasmettendo via pec la relativa documentazione; ESAMINATA la nota del 6 novembre 2020 con la quale la Banca ha formulato deduzioni difensive; VISTA la nota del 9 novembre 2020 con la quale la Banca ha formulato istanza di audizione dinanzi all'Ufficio Sanzioni Amministrative ("USA"); ESAMINATO il verbale di audizione n. 5/21 del 9 febbraio 2021; VISTA la Relazione per la Commissione del 24 marzo 2021 ("Relazione USA"), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva della Banca, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla relativa sanzione; VISTA la nota del 24 marzo 2021, con cui è stata trasmessa all'Intermediario copia della predetta Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative; RILEVATO che la parte non ha formulato proprie controdeduzioni scritte in replica alla citata Relazione USA; RITENUTO accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che la Banca ha violato gli obblighi procedurali e comportamentali di cui al citato articolo 21, comma 1, del TUF e delle relative norme attuative con riguardo ai tre profili oggetto di contestazione (trattazione degli ordini di compravendita aventi ad oggetto azioni emesse dalla Banca; processo di definizione del valore delle azioni della Banca; controllo di concentrazione su investimenti in azioni della Banca); VISTO l'art. 190 del TUF, vigente ratione temporis che, per l'inosservanza dell'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, prevede l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di Euro e il fatturato è disponibile e determinabile; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie, dei criteri previsti dall'art. 194-bis del TUF che, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che: «nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che: a) quanto alla gravità, le violazioni accertate non si ritengono di scarsa offensività, in quanto, come sopra riferito, le stesse attengono a profili rilevanti ai fini della tutela dell'investitore e non sono ancora interamente cessate, essendo tuttora in corso le modifiche procedurali volte a superare le criticità contestate; quanto alla durata le violazioni in parola si estendono per un arco temporale rilevante e pluriennale; b) le violazioni risultano ascrivibili alla Banca a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 (ultimo bilancio disponibile) risulta pari a 105,84 mln, e, secondo il comunicato semestrale, al 30/6/20, è di 107,17 mln; d) dagli atti non emergono elementi che rendono compiutamente determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le irregolarità emerse; e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l'ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi in correlazione alle anzidette violazioni; f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione, si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni atteso che l'evidenza delle violazioni poste in essere è emersa dalla documentazione e dalle informazioni trasmesse dalla stessa Banca anche in riscontro alle richieste inoltrate dalla Divisione Intermediari; g) non risultano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia finanziaria commesse dalla Banca; g-bis) detto indice non rileva per il procedimento de quo; h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; h-bis) risultano in corso iniziative volte a rimuovere le irregolarità accertate, in un contesto di interventi finalizzati all'adeguamento della normativa interna alla disciplina di riferimento; RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981; RITENUTO altresì, ai fini dell'applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata dalla violazione 3), concernente la valutazione di adeguatezza e controllo di concentrazione su investimenti in azioni della Banca, in considerazione sia delle conseguenze potenziali delle carenze riscontrate che espongono l'Intermediario ad un rischio di sopravvalutazione del patrimonio complessivo del cliente, sia dell'arco temporale di durata della violazione contestata (6 dicembre 2016 - 31 agosto 2020); SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Per effetto di quanto sopra, è applicata, nei confronti di Banca Popolare del Cassinate S.C.P.A., la sanzione amministrativa pecuniaria, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento, di euro 40.000,00 (somma pari alla sanzione di euro 35.000,00 per la violazione n. 3, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di euro 5.000,00, in relazione alle violazioni nn. 1 e 2). Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 19 maggio 2021 IL PRESIDENTE Paolo Savona
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| Identifier | Number |
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| LEI | 815600E834970DF7E894 |
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